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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11588/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: I) violazione di legge per non avere dichiarato estinto il reato per prescrizione, sostenendo che, dopo la legge n. 41/2016 (introduzione dell'omicidio stradale), il raddoppio del termine di prescrizione non sarebbe più applicabile al fatto contestato; II) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista in precedenza dall'art. 589 c.p. e la nuova fattispecie di cui all'art. 589-bis c.p., sicché il raddoppio del termine prescrizionale (art. 157, comma sesto, c.p.) è correttamente applicabile ai fatti commessi sotto la previgente normativa e il reato non è estinto. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando precedenti penali e la gravità della condotta; tale valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 41/2016

    introduzione dell'art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale) e modifica/abrogazione della circostanza aggravante precedente

    La legge ha ricondotto nella nuova fattispecie (589-bis) la precedente circostanza aggravante; ciò determina continuità normativa rilevante ai fini del computo della prescrizione per fatti commessi anteriormente

  • art. 589 cod. pen.

    La fattispecie originaria comprendeva una circostanza aggravante per violazione delle norme sulla circolazione; per fatti commessi sotto la previgente disciplina resta applicabile il relativo regime prescrizionale

  • art. 589-bis cod. pen.

    La nuova fattispecie autonoma incorpora come elemento costitutivo la precedente circostanza aggravante, giustificando la continuità normativa richiamata dalla Corte

  • art. 157 cod. pen.

    comma sesto (raddoppio del termine prescrizionale)

    Il comma sesto prevede il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del raddoppio al caso di specie

  • art. 133 cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    Il giudice può basare la decisione sul riconoscimento o meno delle attenuanti anche su un solo elemento ritenuto prevalente fra quelli elencati dall'art. 133; qui la Corte d'appello ha preso in considerazione precedenti penali e gravità della condotta

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    regole di esposizione del motivo di ricorso per cassazione

    Richiamata in relazione all'esposizione sintetica dei motivi di ricorso presentati dal difensore

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    giurisprudenza costituzionale sulla responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità

    Stabilisce che, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile imporre sanzioni pecuniarie; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per giustificare l'ammenda

Massime di principio

  • Se la nuova normativa riproduce pedissequamente una precedente circostanza aggravante come elemento costitutivo di una nuova fattispecie, si ritiene sussistere continuità normativa e i termini prescrizionali applicabili in precedenza possono mantenere efficacia per i fatti commessi sotto la vecchia disciplina.
  • Il giudice del merito può limitarsi a valutare uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. per concedere o negare le attenuanti generiche; tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • In tema di prescrizione, la correttezza del calcolo operato dalla Corte d'appello, se motivata e ancorata alla giurisprudenza, rende il motivo di cassazione inammissibile o infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria (ammenda) salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nelle impugnazioni contro condanne per omicidio colposo connesso a sinistri stradali è strategico contestare in modo dettagliato il calcolo prescrizionale e documentare fattori di personalità e circostanze concrete per sostenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.

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