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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11589/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 589-bis c.p., per aver investito con un autoarticolato il pedone Dino Folador causandone il decesso (fatto del 27/10/2016). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: a) la corte avrebbe attribuito la causa dell'evento all'imprudenza del pedone senza valutare la sua 'avvistabilità'; b) sarebbe stata introdotta una forma di responsabilità oggettiva ponendo indebito onere probatorio sulla difesa; c) il decesso sarebbe da ascrivere alla grave imprudenza del pedone (82 anni) che attraversava fuori dalle strisce, mentre il verbale di violazione dell'art. 141 c.d.s. sarebbe il frutto di un accertamento postumo e approssimativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia compiuto una coerente valutazione del compendio probatorio: il conducente di un veicolo ha il dovere di vigilare e moderare la velocità per rendere avvistabile il pedone; nel caso concreto le caratteristiche della strada (ambiente urbano con marciapiedi, incroci, attraversamenti semaforizzati e abitazioni) e le grandi dimensioni dell'autoarticolato imponevano maggiore attenzione e velocità contenuta ai sensi dell'art. 141 c.d.s., sicché non sussisteva l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone. La Corte ha confermato la responsabilità per il reato contestato e ha rilevato correttamente il nesso causale e la colpa del conducente; inoltre non ha ravvisato alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva né violazione del principio di attribuzione dell'onere della prova. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In sede di merito era stata comunque riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., con riduzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, codice penale

    Riconosciuta in sede di merito come circostanza attenuante applicata al ricorrente, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 589-bis, codice penale

    Norma che disciplina i delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale (omicidio stradale/lesioni gravissime da circolazione). La corte ha ritenuto integrata la responsabilità del conducente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 141, codice della strada

    Interpretato come obbligo del conducente di vigilare, ispezionare la strada con la massima attenzione e moderare la velocità, in particolare con veicoli di grandi dimensioni; la violazione di tale norma è rilevante ai fini della colpa e del nesso causale nell'investimento del pedone.

Massime di principio

  • Il conducente ha un obbligo generale di vigilanza: deve guidare in modo da poter avvistare pedoni prevedibili e, se necessario, moderare la velocità o arrestare il veicolo per prevenire investimenti.
  • Per ritenere che la colpa sia esclusiva del pedone (escludendo responsabilità del conducente) è necessario che il pedone fosse oggettivamente non avvistabile per motivi estranei all'obbligo di diligenza del conducente; la semplice attraversata fuori dalle strisce non esclude automaticamente la responsabilità del conducente.
  • La 'avvistabilità' del pedone è criterio chiave: se condizioni di luogo, visibilità e comportamento del conducente avrebbero permesso l'avvistamento, resta responsabilità del conducente.
  • Non si può presumere responsabilità oggettiva del conducente: occorre sempre valutazione del nesso causale e della colpa in concreto, basata sul compendio probatorio.
  • Le violazioni delle norme del codice della strada (es. art. 141 c.d.s.) e le caratteristiche del veicolo (dimensioni, massa, difficoltà di arresto) sono fattori determinanti nella valutazione della diligenza richiesta al conducente.
  • L'onere della prova resta in capo all'accusa: il giudice deve motivare la carenza di prova a favore dell'imputato prima di escludere la responsabilità; tuttavia una motivazione congrua del giudice di merito può legittimamente affermare la responsabilità anche in presenza di valutazioni su accertamenti postumi, se coerenti e plausibili.

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