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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11595/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alberti ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che, in qualità di giudice della riparazione, aveva respinto la sua domanda di risarcimento per la custodia cautelare subita in un procedimento per i reati di cui agli artt. 424 e 629 c.p., dai quali era stato definitivamente assolto. La Corte territoriale aveva ritenuto che il comportamento dell'Alberti fosse connotato da colpa grave perché si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, mentre l'assoluzione era stata motivata da una diversa valutazione degli elementi probatori da parte dei giudici della cognizione. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che il silenzio non poteva, di per sé, integrare colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina. La Suprema Corte ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché essa non aveva indicato quali spiegazioni l'imputato avrebbe dovuto fornire in sede d'interrogatorio e in che modo tali risposte avrebbero potuto modificare la valutazione dei giudici della misura. È stato richiamato il principio secondo cui l'esercizio della facoltà di non rispondere costituisce esercizio del diritto di difesa e non può assumere rilievo ai fini della sussistenza della colpa grave salvo che l'interessato ometta di riferire circostanze ignote agli inquirenti utili a dare diverso significato agli elementi a fondamento della misura. Inoltre la Corte ha ricordato l'importanza di valutare anche il comportamento dell'imputato anteriore all'adozione della misura e ha richiamato la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che stabilisce che il silenzio non incide sul diritto alla riparazione. La Corte ha disposto altresì che la Corte d'Appello regoli le spese del presente grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 188/2021)

    La Corte ha affermato che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione e che il silenzio non può essere valutato come colpa grave se non quando l'indagato ometta di riferire circostanze ignote e determinanti per confutare gli elementi alla base della misura

  • Decreto legislativo 30 dicembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b

    modifica della prima formulazione dell'art. 314 c.p.p., in vigore dal 14.12.2021

    La modifica normativa chiarisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 (Rv. 267393 - 01)

    Precedente secondo cui anche in presenza di silenzio dell'indagato può essere riconosciuto il diritto alla riparazione se gli elementi che l'indagato avrebbe dovuto chiarire erano troppo scarsi o non decisivi per attribuirgli responsabilità

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 1577 del 09/10/2007 (Fissenko e altro, Rv. 238663)

    Richiama il principio che, ai fini della valutazione della colpa grave, il giudice deve considerare anche il comportamento dell'interessato anteriore all'adozione della misura e non solo il silenzio tenuto al successivo interrogatorio

Massime di principio

  • L'esercizio della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa e non può, di per sé, giustificare il diniego della riparazione per ingiusta detenzione
  • Per negare la riparazione sulla base del silenzio l'autorità giudicante deve indicare specificamente quali circostanze ignote l'indagato avrebbe potuto riferire e come tali chiarimenti avrebbero potuto incidere sulla valutazione della misura cautelare
  • Il comportamento dell'indagato anteriore all'adozione della misura cautelare è rilevante: se prima della misura non emergono elementi deponenti a carico, il successivo silenzio non può essere considerato gravemente colposo
  • Dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.188/2021, il silenzio non incide sul diritto alla riparazione, rafforzando la tutela dell'esercizio del diritto di non autoaccusarsi
  • In caso di ricorso avverso il diniego di riparazione il giudice deve motivare puntualmente il nesso causale tra la condotta incriminata (es. silenzio) e il mantenimento della misura custodiale, altrimenti l'ordinanza è annullabile

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