Cassazione Penale, Sentenza n. 11596/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 16/04/2021 che ha disposto la ripresa del procedimento (restituzione degli atti al PM) dopo il periodo di sospensione con messa alla prova disposto il 01/10/2019 in relazione al reato ex art. 186-bis c.d.s. Il ricorrente deduceva violazione di legge per l'assenza di una udienza ex art. 127 c.p.p., come previsto dall'art. 464-octies c.p.p., e la mancata sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione richiamando l'art. 168-quater c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse revocato la messa alla prova ai sensi dell'art. 464-octies, ma avesse invece pronunciato l'esito negativo della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., sulla base della "Relazione Conclusiva" dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e dell'udienza finale di verifica. Tale ordinanza di ripresa del procedimento non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma sarà eventualmente deducibile con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata inflitta la sanzione pecuniaria perché non è stata ravvisata colpa nella proposizione del ricorso (si è considerato rilevante l'errata formulazione del dispositivo del provvedimento impugnato).
Norme richiamate
art. 186-bis Codice della Strada
Reato contestato che ha dato luogo alla messa alla prova; norma sostanziale cui si riferisce il procedimento.
art. 127 Codice di Procedura Penale
Richiesto dal ricorrente come disposizione che impone l'udienza; la Corte ha ritenuto che la procedura seguita fosse invece quella prevista per la verifica dell'esito della messa alla prova (art. 464-septies) e non la revoca disciplinata dall'art. 464-octies, per cui l'assunto del ricorrente non era fondato.
art. 464-octies Codice di Procedura Penale
Disposizione richiamata dal ricorrente come base per contestare l'assenza di udienza e la revoca: la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non costituisce una revoca ex art. 464-octies ma un provvedimento di esito negativo della messa alla prova.
art. 464-septies Codice di Procedura Penale
Norma applicata nella sostanza dal Tribunale: regola l'acquisizione della relazione conclusiva dell'UEPE e la pronuncia, al termine del periodo di prova, dell'estinzione del reato in caso di esito positivo o della ripresa del processo in caso di esito negativo.
Richiamato nel provvedimento per distinguere le ipotesi di revoca: la Corte ha precisato che le valutazioni operate non attengono a ipotesi di revoca previste da questa norma, ma a valutazioni di merito sulla personalità e sulla possibilità di rieducazione del soggetto.
Norma richiamata dal ricorrente come presupposto per la revoca della sospensione; la Corte non ha ritenuto applicabile una revoca e quindi non ha valutato la sussistenza dei presupposti evocati.
Corte di cassazione, Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020 (Rv. 279256 - 01)
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui l'ordinanza che dispone la ripresa del procedimento per esito negativo della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma sarà appellabile con la sentenza di primo grado.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla configurabilità o meno di colpa nella proposizione del ricorso e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie; ha giustificato l'esclusione della sanzione pecuniaria nella fattispecie.
Massime di principio
- È fondamentale distinguere tra la revoca in corso di messa alla prova (normata e con specifiche garanzie processuali) e la pronuncia di esito negativo al termine della messa alla prova: le due ipotesi seguono procedimenti diversi e hanno differenti rimedi impugnatori.
- L'esito negativo della messa alla prova, deciso con ordinanza ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., non è impugnabile immediatamente in Cassazione: l'impugnazione ordinaria avviene con l'appello contro la sentenza di merito che seguirà.
- La mancata celebrazione di un'udienza prevista per la revoca (ex art. 127 c.p.p./art. 464-octies) è rilevante solo se il giudice ha effettivamente inteso disporre la revoca in corso di prova; se l'atto è invece una valutazione finale sull'esito della messa alla prova, l'assenza di quella udienza non costituisce di per sé un vizio decisivo.
- Le valutazioni sulla personalità e sulla reale volontà di emendarsi, motivate con la relazione degli enti (es. UEPE) e l'udienza finale, possono giustificare la ripresa del procedimento se il giudice ritiene un esito negativo della prova.
- Errori formali nel dispositivo (es. uso inesatto del termine "revoca") possono indurre la parte a proporre rimedi impropri; tali errori possono giustificare l'esclusione di sanzioni pecuniarie quando non è ravvisabile dolo o colpa grave nella scelta di impugnare.
- In casi analoghi, prima di proporre ricorso in Cassazione conviene verificare la natura formale del provvedimento (revoca vs esito negativo della messa alla prova) perché incide sia sulla fondatezza del rimedio sia sul termine e sul grado in cui proporre l'impugnazione.
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