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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11591/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, co. 4 T.U. Stup.), richiedendo il riconoscimento della destinazione ad uso personale (anche di gruppo) e, conseguentemente, la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup.; censura della motivazione per eccessiva valorizzazione del dato ponderale e per mancata considerazione dell'assenza di strumenti di confezionamento e di contatti per la cessione; impugnazione anche della confisca del denaro per mancata valutazione della sproporzione rispetto al reddito e della giustificazione della provenienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (al limite inammissibile). Ha confermato che i giudici di merito hanno fornito una motivazione non manifestamente illogica: la valutazione ha tenuto conto del dato ponderale e di ulteriori elementi indiziari e la sentenza di appello è "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado, limitando il sindacato in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibili le argomentazioni che introducono valutazioni probatorie nuove o alternative non già dedotte in appello; ha inoltre respinto la doglianza sulla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità e ha confermato la confisca ritenendo fondata la motivazione sulla sproporzione della somma rispetto al reddito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. Stup. (Testo Unico stupefacenti)

    Co. 4: fattispecie di detenzione illecita. Co. 5: disciplina della valutazione del fatto di lieve entità richiedendo una valutazione complessiva degli indici; Co. 7: può riconoscere attenuanti. La Corte ha ribadito che, sebbene la legge n. 49/2006 abbia escluso una presunzione automatica di cessione per il superamento delle soglie tabellari, il dato ponderale può comunque costituire un significativo indizio di destinazione alla cessione se accompagnato da altri elementi.

  • art. 75 T.U. Stup.

    Norma richiamata dal ricorrente (riguarda sanzioni amministrative per uso personale); non è emerso un accertamento di violazione specifica o una motivazione censurabile relativa a tale norma nella decisione della Corte di Cassazione.

  • legge n. 49/2006

    Novella citata per affermare che il superamento delle soglie tabellari non determina più una presunzione automatica di finalità di cessione; la Corte tuttavia chiarisce che la quantità rimane un elemento valutabile insieme ad altri indici.

  • art. 606, co. 3 c.p.p.

    Limite al sindacato della Corte di Cassazione nel caso di sentenze 'doppia conforme': non è ammissibile far valere per la prima volta in cassazione il travisamento della prova o l'omessa valutazione di prove decisive, poiché ciò introdurrebbe una rivalutazione probatoria estranea alla cognizione di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione probatoria di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; il ricorrente deve dimostrare vizi strutturali molto gravi della motivazione.
  • Il superamento delle soglie tabellari non comporta più, per legge, una presunzione automatica di destinazione alla cessione, ma il dato ponderale resta un indizio rilevante se considerato unitamente ad altri elementi (divisione in dosi, pluralità/diversità di sostanze, strumenti per il confezionamento, sproporzione con i redditi, denaro contante).
  • L'assenza di strumenti per la pesata/confezionamento o l'affermazione dello status di consumatore abituale possono favorire la tesi dell'uso personale, ma non sono necessariamente decisivi se altri indizi (soprattutto quantitativi e economici) suggeriscono diversamente.
  • La qualificazione come fatto di lieve entità (art. 73, co. 5) richiede una valutazione complessiva e comparata degli indici: non è sufficiente la mera affermazione isolata di alcuni elementi favorevoli alla difesa.
  • In ipotesi di "doppia conforme" (prima e seconda decisione congiunte), i rilievi in cassazione sono fortemente limitati: non si possono introdurre nuovi elementi probatori e il sindacato è circoscritto al controllo di eventuali vizi logici, contraddittori o omissioni gravi nella motivazione.
  • Le impugnazioni della confisca richiedono che il giudice di merito non abbia valutato adeguatamente la sproporzione rispetto al reddito o la provenienza giustificata del denaro; senza una motivazione carente, la cassazione difficilmente annulla la confisca.

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