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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PG ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna riformando la condanna del Tribunale di Parma. Il motivo unico dedotto in Cassazione è la mancata assunzione di una prova decisiva: la richiesta di ricognizione personale dell'imputato (ai sensi dell'art. 495, co. 2, c.p.p.) proposta dopo che la difesa aveva introdotto un alibi (partecipazione a un incontro di kickboxing a Colonia il 10/10/2015). Il PG sosteneva che la ricognizione personale fosse necessaria e decisiva per confutare l'alibi e per fondare nuovamente la condanna, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del PG. Ha ritenuto che la prova richiesta (nuova ricognizione personale) non fosse "decisiva" ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., perché la Corte d'Appello aveva già valutato i riconoscimenti fotografici e gli elementi probatori nel loro complesso e aveva adeguatamente motivato i dubbi sulla loro attendibilità (condizioni di visione, stress delle vittime, discrepanze su altezza/descrizioni, tempo trascorso). Inoltre l'alibi e le risultanze integrative (video dell'incontro in Germania, dichiarazioni di testi difensivi) avevano introdotto ragionevole dubbio. Pertanto il rigetto della richiesta istruttoria del PG non ha inciso su una prova che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia; il ricorso è infondato e viene respinto.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Rimarcata nella sentenza come riferimento all'istituto dell'"tentativo" in relazione a reati contestati; in fatto la Corte d'appello ha assolto per il capo D (delitto ai sensi dell'art. 56 e 628 c.p.).

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione (rapina); la sentenza di primo grado ha proceduto all'esame della responsabilità per reati collegati, mentre l'appello ha riformato in favore dell'imputato.

  • art. 495, co. 2, cod. proc. pen.

    Regola la prova di parte a discarico (es. alibi) e la possibilità che il giudice disponga mezzi istruttori a carico per verificarla; nella vicenda la difesa aveva chiesto integrazione istruttoria per l'alibi e il PG aveva chiesto ricognizione personale dell'imputato in risposta.

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato: vizio per mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui una prova è "decisiva" solo se, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; qui ha escluso tale decisività.

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti nella enunciazione del motivo di ricorso e nella esposizione della censura, ai fini della motivazione della Corte di legittimità.

Massime di principio

  • Una prova è "decisiva" ai fini del ricorso per cassazione solo se, confrontata con la motivazione della sentenza, è tale da dimostrare che la sua assunzione avrebbe sicuramente determinato una diversa decisione; meri dubbi o esiti possibili non bastano.
  • Le ricognizioni personali o riconoscimenti fotografici effettuati a distanza di anni hanno limiti intrinseci di attendibilità (influenza di viste precedenti, ricordo deteriorato, condizioni di visibilità o stress al momento del fatto) e il giudice può, legittimamente, valutarne l'affidabilità in senso cautelativo.
  • La presentazione di un alibi (anche se non circoscritto esattamente a ore/giorni dei fatti) può introdurre un ragionevole dubbio se supportata da elementi documentali o testimoniali; il giudice deve valutare il quadro probatorio complessivo, non il singolo elemento isolato.
  • La richiesta di ulteriori mezzi istruttori avanzata dal pubblico ministero può essere rigettata se il giudice ritiene, con motivazione non contraddittoria, che l'ulteriore prova non sia necessaria o non determinerebbe un esito diverso.
  • In caso di valutazione contrastante tra riconoscimenti fotografici e alibi documentato, la Corte può ritenere insufficiente la persuasività degli elementi di accusa e assolvere per non aver raggiunto la certezza richiesta; decisioni di merito fondate su tale bilanciamento difficilmente vengono rimesse in discussione in Cassazione salvo vizi giuridici di motivazione.

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