Cassazione Civile, Ordinanza n. 24510/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il terzo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA del 2008, pari originariamente a 200.000 euro, poi dedotto in dichiarazione come eccedenza riportata nell'anno successivo e richiesto a rimborso per 180.000 euro. In un primo momento un ufficio finanziario aveva già emesso un diniego di rimborso, non impugnato dalla società, fondato su verifiche che avevano evidenziato l'inesistenza della sede legale al domicilio dichiarato; l'Amministrazione sosteneva che quel diniego fosse definitivo e impedisse ogni ulteriore pretesa, incluso il riporto del credito. La CTR aveva invece ritenuto che il primo diniego riguardasse solo il rimborso e non il credito in sé, sicché il riporto e la nuova richiesta fossero ammissibili. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione di inammissibilità del ricorso originario; violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per tardività rispetto al primo diniego; violazione della disciplina IVA (d.P.R. 443/1997 e d.P.R. 633/1972) per avere la CTR riconosciuto il riporto di un credito che l'Ufficio riteneva inesistente; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla valutazione degli atti e della comunicazione di regolarità; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 30 d.P.R. 633/1972 per mancata prova del credito IVA.
Norme richiamate
La CTR non è incorsa in omessa pronuncia laddove, riconoscendo il diritto al rimborso, ha implicitamente deciso anche sulla proponibilità della domanda.
La censura di tardività è stata dedotta dall'Amministrazione, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
"la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso ... purché, contestualmente al diniego di rimborso, l'Amministrazione provveda alla indicazione del credito spettante"
Il credito può essere riportato in detrazione nei successivi anni d'imposta solo se il diniego di rimborso indichi l'ammontare del credito spettante; se il diniego ne esclude l'esistenza, il riporto non è consentito.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina del rimborso IVA è richiamata come parametro per valutare la spettanza del credito e la possibilità di riportarlo.
art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nel motivo di ricorso per la disciplina delle eccedenze IVA e del loro utilizzo.
L'onere della prova della sussistenza del credito IVA grava sul contribuente che ne chiede il rimborso.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diniego di rimborso consente il riporto in detrazione del relativo credito solo se l'Amministrazione, contestualmente al diniego, ne riconosce l'esistenza e ne indica l'ammontare; se invece il diniego presuppone l'inesistenza del credito, il contribuente non può portarlo in detrazione negli anni successivi.
- Quando il giudice di merito riconosce il diritto sostanziale richiesto dalla parte, la decisione può implicare anche la statuizione sulla sua ammissibilità, escludendo l'omissione di pronuncia.
- Nel giudizio di rimborso di crediti tributari, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza del credito azionato.
- Se la questione di diritto è ormai chiarita dalla giurisprudenza e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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