Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15652/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’accoglimento del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La dipendente impugnava la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio per dieci giorni, irrogatale per avere rifiutato di ricevere due raccomandate a mano, per avere nuovamente rifiutato altre due raccomandate, per non essersi presentata a un incontro convocato dal presidente dell’ente e per avere poi dichiarato indisponibilità a un ulteriore incontro. Nei gradi di merito la domanda di annullamento o riduzione della sanzione era stata respinta. In cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi: violazione della disciplina sul whistleblowing e delle regole processuali e probatorie, sostenendo che il contenuto delle raccomandate era conosciuto o comunque presumibile e che il loro rifiuto era una reazione a indebite pressioni connesse alla segnalazione di irregolarità amministrative; violazione di norme sul rapporto di pubblico impiego e sul codice di comportamento, assumendo la legittimità della propria condotta in ragione della conoscenza preventiva del contenuto delle lettere; omessa pronuncia sulla sussistenza dell’asserito illecito amministrativo relativo alla maggiorazione dei costi del trasporto disabili e sulla legittimità del contenuto delle lettere; violazione delle norme sulla proporzionalità della sanzione, sostenendo che la Corte d’appello non aveva considerato l’elemento soggettivo, ossia la convinzione della dipendente di non collaborare ad affari contrari al pubblico interesse e di subire pressioni collegate alla denuncia. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo gli altri, perché il giudice di merito aveva escluso in modo troppo apodittico la rilevanza della percezione soggettiva della dipendente circa il collegamento tra i documenti rifiutati e la segnalazione di illeciti, nonché della possibile incidenza di tale percezione sulla gravità dell’illecito disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001

    testo originario inserito dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 e modificato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014

    la tutela del dipendente che segnala illeciti rileva nel giudizio disciplinare quanto meno come elemento che può incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo e della gravità della condotta, specie quando la condotta contestata sia percepita come collegata alla segnalazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova.

  • artt. 2086, 2087, 2094 e 2104 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità della propria condotta nel rapporto di pubblico impiego e dei doveri del lavoratore.

  • artt. 97 e 98 Cost.

    richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione e allo status del pubblico impiego.

  • art. 1, comma 3, lett. a) e h), all. N CCPL 2002-2005 del 20.10.2003

    richiamato dalla ricorrente quale parametro disciplinare del rapporto di lavoro.

  • art. 2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (All. N/1)

    richiamato dalla ricorrente quale parametro deontologico del dipendente pubblico.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’interferenza dell’organo politico nell’attività del funzionario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia su questioni ritenute decisive.

  • legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, artt. 7 e 1

    richiamata per la disciplina del rapporto e degli atti contestati.

  • artt. 9, 6 e 8 del Capitolato di appalto con il CTA

    richiamati in relazione alla vicenda amministrativa sottostante.

  • art. 3 del Contratto con il CTA

    richiamato in relazione alla vicenda amministrativa sottostante.

  • artt. 2094, 2104, 2106 e 1375 c.c.

    richiamati come norme sulla prestazione lavorativa, diligenza, sanzione disciplinare e buona fede contrattuale.

  • art. 51 c.p.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla scriminante dell’adempimento di un dovere e al contesto della condotta.

  • art. 2, comma 5, all. N CCPL 2002-2005 del 20.10.2003

    richiamato dalla ricorrente in materia disciplinare.

  • art. 6, comma 4, lett. a), b), h) e i), e comma 1, all. N CCPL 2002-2005 del 20.10.2003

    richiamato dalla ricorrente in materia disciplinare e di proporzionalità della sanzione.

  • art. 6, comma 5, lett. b), all. N CCPL 2002-2005 del 20.10.2003

    richiamato dalla ricorrente in materia disciplinare e di proporzionalità della sanzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione, poiché il ricorso è stato accolto.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere la motivazione contestuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio disciplinare relativo a un dipendente pubblico, la valutazione della condotta non può arrestarsi al dato oggettivo dell’atto contestato, ma deve considerare anche la portata soggettiva del comportamento, le circostanze concrete in cui è stato posto in essere, i suoi effetti e l’intensità dell’elemento volitivo.
  • Se la condotta contestata si inserisce in un contesto di segnalazione di illeciti, la percezione del dipendente circa il possibile collegamento tra gli atti rifiutati e la denuncia non può essere esclusa aprioristicamente, perché può incidere sulla gravità dell’illecito disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione.
  • La tutela del dipendente che segnala illeciti non opera solo quando sia provato l’illecito denunciato in ogni suo profilo, ma il contesto della segnalazione può comunque rilevare ai fini della valutazione disciplinare della successiva condotta del segnalante.
  • In tema di sanzioni disciplinari, la proporzionalità va apprezzata tenendo conto non soltanto della materialità del fatto, ma anche della consapevolezza dell’agente e del possibile nesso percepito con precedenti vicende conflittuali o segnalazioni effettuate dal lavoratore.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare elementi fattuali idonei a incidere sull’elemento soggettivo della condotta disciplinarmente rilevante, la motivazione sulla proporzionalità della sanzione risulta viziata e la decisione è cassabile.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiego
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.