L.R. Sicilia 10/2005
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna la programmazione turistica siciliana, istituisce organi consultivi e strumenti di pianificazione (programma triennale e piano annuale), disciplina distretti turistici, pro-loco, centri commerciali naturali, imprese e professioni turistiche, bed and breakfast e turismo itinerante. Contiene anche numerose misure finanziarie per il 2005-2007 e norme transitorie, molte delle quali riferite a esercizi ormai conclusi.
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e disposizioni finanziarie urgenti
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e disposizioni finanziarie urgenti
La legge regionale siciliana definisce l’impianto della politica turistica dell’isola, rafforzando programmazione, concertazione tra soggetti pubblici e privati e valorizzazione del territorio. Accanto alle regole di settore, contiene interventi finanziari puntuali riferiti soprattutto agli esercizi 2005, 2006 e 2007.
Finalità generali e principi di politica turistica
La Regione siciliana attribuisce al turismo un ruolo centrale per lo sviluppo economico, occupazionale, sociale e culturale del territorio. La programmazione regionale deve coordinarsi con pianificazione territoriale e interventi infrastrutturali, sia strettamente turistici sia funzionali alla fruibilità dell’offerta. La legge valorizza inoltre il ruolo degli enti locali e promuove:
- servizi di informazione, assistenza e tutela del turista, con attenzione ai soggetti diversamente abili;
- sviluppo e regolazione di imprese turistiche, agrituristiche, bed and breakfast e agenzie immobiliari turistiche;
- interventi infrastrutturali e valorizzazione di risorse ambientali e culturali;
- concertazione pubblico-privata;
- promozione dell’immagine della Sicilia.
Organi di coordinamento e consultazione
Presso l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è istituito il Consiglio regionale del turismo, organo consultivo dell’Assessore per la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle iniziative regionali in materia turistica. La composizione è determinata con delibera di Giunta su proposta assessoriale, previo parere della commissione legislativa competente.
Il Consiglio comprende rappresentanti di province regionali, ANCI, camere di commercio, confederazioni degli imprenditori turistici, associazioni dei consumatori, del turismo sociale e ambientaliste, sindacati, distretti turistici eventualmente costituiti ed esperti nominati dall’Assessore, entro il limite massimo di 25 componenti. Dura tre anni, con una sola riconferma. Alla prima riunione elegge il vicepresidente tra i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta il regolamento interno.
Il Consiglio:
- fornisce indicazioni per il programma triennale e il piano operativo annuale;
- contribuisce all’aggiornamento della carta dei diritti del turista;
- elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive;
- si pronuncia su altri temi sottoposti dall’Assessore. Deve essere convocato almeno una volta a trimestre.
Programmazione turistica regionale
La disciplina ruota attorno a due strumenti: il programma triennale di sviluppo turistico regionale e il piano operativo annuale.
Il programma triennale è approvato dalla Giunta, su proposta dell’Assessore, previo parere della commissione legislativa competente. Deve essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e comunque entro il 30 giugno dell’anno precedente al triennio di riferimento. Esso definisce obiettivi e priorità dell’azione amministrativa, individua incentivi per infrastrutture e opere di valorizzazione turistica, delinea promozione e commercializzazione dell’offerta, eventi e manifestazioni, identifica i progetti dei distretti turistici e stabilisce i criteri di verifica dei risultati.
L’Assessore elabora il programma tenendo conto degli orientamenti della Conferenza regionale del turismo e delle analisi dell’Osservatorio turistico. Entro il 15 ottobre dell’anno precedente predispone anche il piano operativo annuale, che specifica:
- obiettivi annuali coerenti con il programma triennale;
- interventi economici nei vari comparti;
- strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione;
- calendario annuale di eventi e manifestazioni;
- interventi per i distretti turistici;
- miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese;
- qualità urbana, servizi e infrastrutture. L’Assessore riferisce annualmente all’Assemblea sullo stato di attuazione del piano.
Riordino degli enti turistici territoriali e del personale
Le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse. Il bilancio finale di liquidazione è approvato dalla Giunta, previo parere della commissione legislativa competente e dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, che acquisisce i saldi attivi al patrimonio regionale e interviene per coprire eventuali saldi negativi.
I direttori delle aziende sono nominati commissari liquidatori; entro 180 giorni dalla nomina, prorogabili una sola volta per non più di 60 giorni in casi eccezionali, devono definire consistenza patrimoniale, rapporti attivi e passivi, cassa integrazione pensioni e bilancio finale.
In sostituzione delle aziende soppresse sono istituiti i servizi turistici regionali, quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, in numero di almeno uno per provincia.
Il personale delle aziende soppresse è inquadrato nel ruolo regionale, mantenendo posizione giuridica, economica e previdenziale, ed è assegnato ai distretti turistici territoriali. Su domanda e previa concertazione sindacale, può essere trasferito ad altri uffici regionali e, con le modalità previste dalla normativa richiamata, anche alle amministrazioni provinciali e comunali. Il personale già disciplinato da specifiche leggi regionali continua, con il trattamento in essere, a prestare attività prioritariamente presso gli uffici dell’Assessorato del turismo.
La legge dispone anche una variazione di bilancio per il 2005, con incremento di 4.100 migliaia di euro sul capitolo indicato, finanziato con apposito accantonamento.
Soppressione delle AAPIT e conferimento di competenze alle province
Alla data di insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005, le aziende autonome provinciali per l’incremento turistico (AAPIT) sono soppresse. Beni e attività sono trasferiti alle province regionali territorialmente competenti. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica maturata al 31 luglio 2005 ed è assoggettato alla disciplina del personale regionale; su domanda può essere trasferito alla Regione, alle province regionali, ai comuni o ai servizi turistici regionali.
Alle province regionali sono attribuite le competenze già proprie delle AAPIT e la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
Presso ogni provincia regionale è istituita la Conferenza provinciale del turismo, con funzioni consultive, composta da presidente della provincia, sindaco del capoluogo, due sindaci provinciali, presidente della camera di commercio, tre rappresentanti degli imprenditori, due esperti nominati dall’Assessore, tre rappresentanti sindacali e tre rappresentanti ambientalisti. La Conferenza propone indicazioni per il programma provinciale di sviluppo e promozione turistica ed è convocata almeno trimestralmente.
Distretti turistici: definizione, promozione, riconoscimento e revoca
I distretti turistici sono contesti territoriali omogenei o integrati, anche interprovinciali, caratterizzati da attrazioni turistiche e/o beni culturali e ambientali, inclusi prodotti tipici agricoli e artigianali.
Possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali o soggetti privati mediante specifici progetti di sviluppo. La Regione definisce, con decreto assessoriale, modalità e misura del finanziamento, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese.
Le finalità finanziabili riguardano, tra le altre:
- aggregazione e integrazione tra imprese turistiche, anche cooperative o consortili;
- qualificazione dell’offerta turistica urbana e territoriale;
- punti di informazione e accoglienza, anche telematici, secondo standard minimi omogenei regionali;
- marchi di qualità, certificazione ecologica e riqualificazione delle imprese;
- marketing telematico per la commercializzazione in Italia e all’estero;
- promozione di strutture, servizi e infrastrutture turistiche;
- tutela e valorizzazione di particolari tipologie di architettura rurale dal XII al XX secolo, con individuazione dei beni da tutelare da parte degli assessorati competenti.
I servizi turistici regionali assistono anche nella formazione e nel riconoscimento dei distretti. Ai fini del riconoscimento, i soggetti pubblici e privati devono costituire il distretto e trasmetterne l’atto costitutivo alla Regione.
Il riconoscimento avviene con decreto dell’Assessore, che stabilisce criteri e modalità previa intesa con la commissione legislativa competente. Il distretto deve indicare:
- numero e ubicazione dei partecipanti;
- elementi di attrazione turistica e potenzialità del territorio;
- partecipazione privata al cofinanziamento;
- piano di sviluppo turistico almeno triennale, con ricognizione delle risorse e programma finanziario.
Con il riconoscimento, l’Assessore approva il piano e valuta l’idoneità a valorizzare il territorio, la consistenza del tessuto imprenditoriale e l’adeguatezza delle risorse per la copertura a regime delle spese. Il riconoscimento può essere revocato se il distretto non realizza gli obiettivi del piano nel periodo previsto. Ogni anno, dopo l’approvazione del piano triennale, l’Assessore esamina le nuove richieste e riconosce i distretti in possesso dei requisiti.
Associazioni pro-loco
La Regione riconosce e favorisce le associazioni pro-loco, qualificate come associazioni di volontariato senza scopo di lucro che valorizzano le risorse naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano. Le loro attività possono comprendere iniziative di visita, escursione, animazione locale, valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei servizi connessi alla fruizione turistica, oltre a interventi per migliorare accoglienza, informazione, infrastrutture e ricettività, nonché turismo sociale per terza età, minori e disabili.
Centri commerciali naturali
Per migliorare la fruibilità turistica, l’immagine e l’accessibilità dei centri storici e delle aree urbane a vocazione turistica, la Regione promuove, tramite i comuni e su proposta del sindaco interessato, la costituzione e l’attività dei centri commerciali naturali. L’iniziativa è promossa dall’Assessore competente in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca, di concerto con l’Assessore al turismo.
Il centro commerciale naturale è l’insieme di attività terziarie private vicine e situate in un ambito urbano definito, organizzate come comitato, associazione, ente o consorzio, per offrire un servizio commerciale integrato. Le finalità sono la riqualificazione dell’immagine urbana, l’aumento dell’attrattività e il miglioramento del servizio ai consumatori e ai turisti. Possono essere concessi incentivi economici e tecnici da Regione ed enti locali tramite accordi di marketing territoriale.
Bed and breakfast, imprese turistiche e professioni turistiche
La legge interviene sulla disciplina regionale dei contributi, estendendola anche alle attività del turismo e ai bed and breakfast, e ammette tra i beneficiari anche consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e bed and breakfast.
Sono qualificate come imprese turistiche le attività economiche organizzate per produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti e servizi dell’offerta turistica, inclusi noleggio e fornitura di mezzi o servizi per la fruizione turistica. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono promozione, assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
Entro 90 giorni dall’approvazione della legge, l’Assessore deve disciplinare e riconoscere le attività di imprese e professioni non già regolate. Alle imprese turistiche si estendono, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e altri benefici previsti dalla normativa di settore.
Agenzie immobiliari turistiche
Sono definite agenzie immobiliari turistiche le agenzie iscritte all’albo camerale che, nell’ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case e appartamenti per vacanze.
Per il riconoscimento è necessaria una comunicazione all’Assessorato al turismo con prova dell’attività nel settore e indicazione delle unità immobiliari disponibili; l’Assessorato rilascia la relativa attestazione. Le agenzie riconosciute godono degli stessi benefici delle agenzie di viaggio quanto a sovvenzioni, promozioni e partecipazione alle iniziative turistiche, e possono offrire servizi accessori ai soggiorni, come transfert, viaggi, biancheria e altri servizi utili a migliorare l’offerta.
Carta dei diritti del turista
La carta dei diritti del turista è redatta dall’Assessore regionale al turismo e tradotta nelle lingue più diffuse. Deve contenere informazioni sui diritti del turista in materia di servizi turistico-ricettivi, nautica da diporto e turismo itinerante, procedure di ricorso, arbitrato e conciliazione, multiproprietà, classificazione e segnaletica, trasporti, diritti e obblighi verso agenzie e pacchetti turistici, assicurazioni, norme valutarie e doganali, assistenza sanitaria, strutture ospedaliere, tutela del sistema turistico e artistico regionale e beni culturali, usi locali e ogni altra informazione utile alla valorizzazione e riconoscibilità del sistema turistico.
Turismo itinerante
Per incentivare il turismo itinerante, Regione e comuni, d’intesa con amministrazioni locali e associazioni di camperisti, possono assegnare aree da destinare all’accoglienza dei camper. Le aree per camper service sono classificate come verde attrezzato.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore deve stabilire gli standard minimi per il riconoscimento delle aree.
Misure finanziarie per il settore turismo e per la Fondazione Orchestra sinfonica siciliana
Per le finalità connesse al Consiglio regionale del turismo e al programma/piano di sviluppo è autorizzata per il 2006 e 2007 una spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, ripartita tra il funzionamento del Consiglio e specifiche voci del piano operativo; la copertura è indicata a valere sul bilancio pluriennale regionale.
La legge dispone inoltre un contributo aggiuntivo per la Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, destinato ad adeguare la partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore. Per il ripianamento delle esposizioni debitorie esistenti al 31 dicembre 2004, la Fondazione è autorizzata a contrarre un mutuo con garanzia sussidiaria regionale fino a 12.000 migliaia di euro.
Turismo relazionale
Per valorizzare il turismo relazionale, in particolare i valori culturali dell’ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, già approvato dalla Giunta nel gennaio 2005, per 150 migliaia di euro nell’anno 2005. Sono possibili accordi e convenzioni con istituti specializzati; la copertura è prevista su specifica disponibilità di bilancio. Per gli esercizi successivi si rinvia alla disciplina generale richiamata dalla legge regionale n. 10 del 1999.
Altre disposizioni finanziarie e settoriali
La legge contiene ulteriori variazioni di bilancio per il 2005 in materia di beni culturali e per il finanziamento della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, oltre a una previsione sui requisiti per i revisori delle istituzioni scolastiche, integrando la normativa regionale con un richiamo a specifica qualifica professionale.
Norma transitoria
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, l’Assessore al turismo, sentito il Consiglio regionale per il turismo e previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, deve disciplinare i settori delle agenzie di viaggio e tour operator, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive e delle imprese turistiche identificate successivamente all’entrata in vigore della legge e operanti nel territorio regionale.
Obsolescenza pratica della legge
Molte disposizioni della legge hanno natura programmatoria o finanziaria riferita a esercizi 2005-2007, quindi oggi non hanno più utilità applicativa diretta. Restano invece di interesse solo le norme strutturali che risultino ancora vigenti e compatibili con l’evoluzione successiva della disciplina regionale.
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