Cassazione Civile, Ordinanza n. 02299/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del condominio, di un avviso di revisione del classamento di due unità immobiliari ubicate a Roma nella microzona 1 - Centro Storico, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso del condominio; la commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo l'avviso non adeguatamente motivato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali, sostenendo in sostanza la correttezza della motivazione dell'atto di riclassamento. La Corte ha esaminato il contenuto dell'avviso e ha rilevato che esso richiamava in modo generico la rivalutazione della microzona, l'aumentata redditività e il miglioramento della qualità del contesto urbano, senza indicare gli elementi concreti che avessero inciso specificamente sul diverso classamento delle singole unità immobiliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'avviso di revisione del classamento, adottato ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, deve contenere una motivazione specifica e puntuale, idonea a far comprendere al contribuente quali elementi concreti della microzona e dell'immobile abbiano determinato il nuovo classamento. Nel caso esaminato, la motivazione era ritenuta troppo generica e stereotipata, poiché non spiegava in che modo il miglioramento del contesto urbano avesse inciso sulle singole unità immobiliari. Conseguentemente, la Corte ha confermato la soccombenza dell'Ufficio e lo ha condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore del condominio. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Il procedimento di revisione parziale del classamento ex comma 335 è soggetto a un obbligo di motivazione rigoroso e specifico, dovendo l'amministrazione indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
La Corte richiama la norma sull'onere della prova nel quadro delle doglianze dell'Ufficio, ma rigetta il ricorso perché la questione decisiva è la insufficienza della motivazione dell'atto catastale.
art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La revisione del classamento ex comma 335 resta soggetta alle regole ordinarie della revisione del classamento, comprese quelle che impongono la considerazione dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
art. 3, comma 154, lett. e), L. 23 dicembre 1996, n. 662
Nel classamento devono essere considerati, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, valutati complessivamente e comparativamente.
art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Gli elementi di motivazione devono essere individuati tra quelli che descrivono la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'avviso di revisione del classamento emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 deve essere motivato in modo specifico e concreto, con riferimento agli elementi della microzona e dell'immobile che giustificano il nuovo classamento.
- Non è sufficiente una motivazione meramente generica o stereotipata, fondata su asserite rivalutazioni della microzona o su un miglioramento del contesto urbano non ulteriormente circostanziato.
- Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni effettive del provvedimento catastale, così da poterlo utilmente contestare.
- La revisione parziale del classamento non è sottratta alle regole ordinarie del procedimento di classamento e richiede la considerazione comparativa dei caratteri dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
- In sede di legittimità, la censura sull'adeguatezza della motivazione dell'atto catastale è infondata se l'atto non individua gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
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