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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13627/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società concessionaria aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per TOSAP dell'anno 2004, concernente l'asserita occupazione abusiva di un'area pubblica di 62 mq in Ancona per un importo complessivo di euro 49.978,93, aveva rigettato l'appello dell'ente e confermato l'annullamento dell'atto. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva falsa applicazione dell'art. 38 d.lgs. 507/1993 in relazione alla disciplina dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile e alla normativa paesaggistica, assumendo che l'area dovesse considerarsi soggetta a TOSAP; con il secondo si denunciava violazione del medesimo art. 38 per avere la CTR ritenuto irrilevante la qualificazione del bene come demaniale o destinato all'uso pubblico; con il terzo si lamentava omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice di appello valorizzato attestazioni comunali e una CTU che avrebbero dimostrato l'appartenenza dell'area al demanio comunale. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso a seguito di transazione, rinuncia accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, nonché accettata e sottoscritta dal difensore della parte resistente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese processuali in conformità all'accordo transattivo. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, produce l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali in coerenza con l'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non essendo questa equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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