Cassazione Civile, Ordinanza n. 13627/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per TOSAP dell'anno 2004, concernente l'asserita occupazione abusiva di un'area pubblica di 62 mq in Ancona per un importo complessivo di euro 49.978,93, aveva rigettato l'appello dell'ente e confermato l'annullamento dell'atto. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva falsa applicazione dell'art. 38 d.lgs. 507/1993 in relazione alla disciplina dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile e alla normativa paesaggistica, assumendo che l'area dovesse considerarsi soggetta a TOSAP; con il secondo si denunciava violazione del medesimo art. 38 per avere la CTR ritenuto irrilevante la qualificazione del bene come demaniale o destinato all'uso pubblico; con il terzo si lamentava omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice di appello valorizzato attestazioni comunali e una CTU che avrebbero dimostrato l'appartenenza dell'area al demanio comunale. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso a seguito di transazione, rinuncia accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, nonché accettata e sottoscritta dal difensore della parte resistente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese processuali in conformità all'accordo transattivo. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
norma invocata per sostenere la debenza della TOSAP in relazione all'occupazione dell'area, in collegamento con la qualificazione del bene come demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile.
artt. 822, 823, 824, 825, 826, 828 e 830 c.c.
richiamati dal ricorrente per la qualificazione del bene pubblico e la sua assoggettabilità al regime demaniale o del patrimonio indisponibile.
artt. 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 L. 29 giugno 1939, n. 1497
richiamati dal ricorrente in materia di protezione delle bellezze naturali, poi sostituiti dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
artt. 131, 132, 133, 134, 136, 142, 145, 147, 148 e 157 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
richiamati dal ricorrente quale disciplina sostitutiva in tema di beni culturali e paesaggio, con sopravvivenza delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate sotto la precedente legge.
artt. 2, 9, 42, 117, primo comma, secondo comma e terzo comma, e 118, terzo comma, Cost.
evocati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sui beni pubblici e paesaggistici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio di violazione/falsa applicazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo nel terzo motivo.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare la ritualità della rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale.
richiamato per la necessità che la rinuncia sia accettata e sottoscritta dal difensore della controparte.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
richiamato per disporre la compensazione delle spese in conformità all'accordo delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile al caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma ha natura sanzionatoria/eccezionale e si riferisce a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, produce l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali in coerenza con l'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non essendo questa equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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