Cassazione Civile, Ordinanza n. 05283/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA presentata da una società immobiliare, poi incorporata da successive società fino all'attuale resistente, relativa alla quota di imposta non detratta su acquisti di immobili effettuati tra il 1° gennaio 2006 e il 4 luglio 2006. La società aveva inizialmente applicato il meccanismo del pro-rata di detraibilità, ritenendo rilevanti anche le operazioni attive relative a immobili abitativi posseduti alla data del 4 luglio 2006, e aveva quindi portato in detrazione solo una parte dell'IVA. Successivamente chiedeva il rimborso della differenza, sostenendo che, per gli acquisti effettuati prima del 4 luglio 2006, l'IVA fosse integralmente detraibile in base al principio affermato dalla Cassazione nella precedente fase del giudizio. Dopo il diniego dell'Ufficio e un primo esito sfavorevole nel merito, la causa era stata riassunta davanti al giudice di merito, che accoglieva il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non avesse svolto il richiesto accertamento sulla natura degli immobili; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, deducendo che la CTR avesse usato formule vaghe e non avesse esaminato le difese dell'Ufficio; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, sostenendo che il giudice avesse travisato le prove documentali, erroneamente ritenendo che tutte le fatture riguardassero immobili residenziali e non immobili strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva effettivamente accertato, sulla base delle fatture, della documentazione notarile e delle visure catastali, che gli immobili in questione avevano natura abitativa o strumentale secondo le risultanze documentali, e la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della sentenza di merito consentiva di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, mostrando che il giudice aveva applicato il principio di diritto già espresso dalla Cassazione sulla disciplina transitoria dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006 e sulla permanenza della piena detraibilità dell'IVA per gli immobili posseduti alla data del 4 luglio 2006. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché, pur formalmente prospettato come violazione di norme processuali e di legge sostanziale, chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio rilevato dall'Agenzia.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della motivazione del giudice tributario; la censura è stata respinta.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.
Richiamato per lamentare motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso la nullità della sentenza.
Utilizzato insieme alle norme sulla motivazione per contestare la qualità della sentenza di merito; la censura è stata rigettata.
Invocato per dedurre che il giudice avrebbe travisato o disatteso le risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché sollecitava rivalutazione del merito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata considerata inammissibile in quanto mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006
La Corte ha ribadito, richiamando il proprio precedente, che la disciplina transitoria salvaguarda la detrazione per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006, senza rettifica della detrazione.
art. 19-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato indirettamente nella descrizione della disciplina transitoria: la rettifica della detrazione non si effettua, per effetto della norma speciale, per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data indicata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma resta ferma la sua autonomia nell'accertamento dei fatti rilevanti quando tale accertamento sia compatibile con il dictum di legittimità.
- La deduzione di violazione dell'art. 384 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione del vincolo del giudice di rinvio, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e di comprendere la ragione della decisione, anche se sintetica.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione delle prove in cassazione, salvo che si alleghi un effettivo errore nell'uso del materiale probatorio nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- In tema di IVA e disciplina transitoria del d.l. n. 223 del 2006, la piena detraibilità dell'imposta già assolta sugli acquisti di fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 resta ferma e non è soggetta a rettifica per effetto del successivo regime di esenzione delle operazioni attive su tali immobili.
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