Cassazione Civile, Ordinanza n. 37454/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva solo in parte accolto il suo appello contro un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all’anno d’imposta 2006, emesso perché ritenuta società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994, con recupero di ricavi e determinazione del reddito minimo presunto. La ricorrente sosteneva: a) che il giudice regionale avesse violato la disciplina sulle società di comodo perché non aveva adeguatamente considerato le specifiche circostanze oggettive che, nel 2006, avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi e l’avvio dell’attività produttiva, in particolare la realizzazione di un impianto per la produzione di puree di frutta e il contenzioso sulla revoca di agevolazioni finanziarie; b) che la motivazione della sentenza e dell’atto impositivo fosse solo apparente, anche perché l’Ufficio avrebbe correttamente determinato il reddito presunto applicando un’aliquota errata, poi di fatto “corretta” dal giudice di appello; c) che vi fosse omesso esame di fatti decisivi, sempre con riferimento alla prova delle condizioni oggettive di inattività e all’asserita nullità dell’accertamento per errata aliquota. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché il giudice di merito aveva comunque esaminato e respinto la tesi dell’esistenza di condizioni oggettive impeditive, sicché non vi era la denunciata violazione di legge; il secondo perché la circostanza dedotta era stata esaminata dalla CTR, che aveva escluso la prova di impedimenti oggettivi estranei alle scelte imprenditoriali. Quanto alla doglianza sull’aliquota, la Corte ha osservato che essa era comunque superata dalla riduzione operata dalla CTR; inoltre ha ribadito che nel processo tributario, di natura impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l’atto ma può sostituire la pretesa con una diversa quantificazione, nei limiti del petitum, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato implicitamente la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la prova di oggettive condizioni impeditive dell’attività e aveva rideterminato il maggiore reddito presunto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia delle entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
disciplina delle società non operative; l’esclusione opera solo se il contribuente prova oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo.
art. 35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
norma richiamata quale modifica della disciplina delle società di comodo.
art. 1, comma 109, l. 27 dicembre 2006, n. 296
norma richiamata quale ulteriore modifica della disciplina delle società di comodo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge, ma ritenuto inammissibile perché la decisione di merito aveva comunque applicato correttamente la regola sulla prova delle condizioni oggettive impeditive.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto come omesso esame di fatto decisivo, ma escluso perché la CTR aveva esaminato la circostanza dell’asserita inattività e ne aveva negato la prova.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
richiamati per affermare che il giudice tributario può valutare prove e fatti e rideterminare il quantum della pretesa fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Cass. n. 15825/2006
il processo tributario è di impugnazione-merito e il giudice deve decidere nel merito, non limitarsi all’annullamento dell’atto.
Cass. n. 3080/2021
il giudice tributario, se la pretesa è parzialmente infondata, deve quantificare il tributo entro i limiti del petitum, potendo attribuire all’atto un contenuto quantitativo diverso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non si arresta all’eliminazione dell’atto, ma deve accertare sostanzialmente il rapporto d’imposta e può rideterminare il quantum dovuto entro i limiti delle domande delle parti.
- In tema di società non operative, l’esclusione della disciplina antielusiva richiede la prova, a carico del contribuente, di oggettive situazioni che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo; non bastano allegazioni generiche o mere scelte imprenditoriali.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la circostanza dedotta come decisiva è stata comunque esaminata dal giudice di merito, anche solo per escluderne la decisività o la prova.
- La censura sull’erronea applicazione di aliquote o coefficienti di redditività non conduce automaticamente alla nullità integrale dell’accertamento, potendo il giudice tributario procedere a una correzione del quantum se ciò rientra nel petitum e nella verifica del rapporto d’imposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37360/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37361/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37364/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37370/2022 del 21/12/2022
- ordinanza_civile · 21 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →