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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21119/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio finanziario aveva notificato a una società di persone e ai soci avvisi di accertamento per imposte dirette, IVA e IRAP relativi a più annualità, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rilevato l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo principalmente l'irregolarità della notificazione del processo verbale, ritenuta presupposto degli avvisi, e quindi l'illegittimità derivata degli accertamenti. Con il primo motivo in cassazione lamentavano la violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'avviso di deposito non indicasse correttamente la natura dell'atto notificato. Con il secondo motivo contestavano la validità della notificazione sotto il profilo della durata del deposito dell'atto presso la casa comunale, chiedendo l'applicazione analogica del termine semestrale previsto per la notifica postale o, in subordine, di un termine di sessanta giorni in ragione del diritto di difesa e dello Statuto del contribuente. Con il terzo motivo denunciavano la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo che l'emissione degli avvisi fosse avvenuta senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dopo la notifica del PVC, e che comunque il breve tempo di deposito non consentisse una difesa effettiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., gli adempimenti previsti sono essenziali per il perfezionamento della notifica e che l'avviso di deposito ha funzione meramente informativa, senza dover riprodurre il contenuto dell'atto. Ha inoltre escluso che alla notificazione ex art. 140 c.p.c. si applichi il termine di permanenza del plico presso la casa comunale previsto per la notifica postale, ribadendo la diversità dei due regimi e la sufficienza del perfezionamento con la ricezione della raccomandata informativa o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di autosufficienza; inoltre, nel merito, ha osservato che tra la conoscenza legale del PVC e la notifica degli avvisi era decorso un termine superiore ai sessanta giorni, sicché non vi era violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione si perfeziona con il compimento degli adempimenti prescritti e, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    L'avviso di deposito deve contenere i dati essenziali dell'atto, ma ha funzione meramente informativa e non deve riprodurre il contenuto dell'atto notificato.

  • art. 156 c.p.c.

    L'eventuale nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, se l'atto entra comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario.

  • art. 6, comma 1, L. 212/2000

    È richiamato insieme all'art. 24 Cost. quale parametro difensivo, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nella vicenda concreta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude che nel caso concreto sia stato leso.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"; "prima della scadenza del predetto termine"

    Il termine dilatorio decorre dalla rilascio/conoscibilità legale del PVC a seguito di accesso, ispezione o verifica; l'eventuale violazione deve essere dedotta dal contribuente e non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura che mira a una nuova valutazione del fatto, pur formalmente prospettata come violazione di legge, è inammissibile in cassazione.

  • art. 140 c.p.c.

    La disciplina è distinta da quella della notifica postale e non richiede un termine di giacenza semestrale presso la casa comunale.

  • art. 8 L. 890/1982

    Non è parametro necessario per la notifica ex art. 140 c.p.c.; il relativo termine di giacenza non si applica analogicamente.

  • art. 52, sesto comma, d.P.R. 633/1972

    È richiamato per individuare il momento di sottoscrizione e consegna del PVC a conclusione dell'accesso.

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    È richiamato, in parallelo all'art. 52, sesto comma, d.P.R. 633/1972, per il rilascio/consegna del PVC al termine dell'accesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione; non è richiesto che l'avviso di deposito riproduca il contenuto dell'atto notificato, essendo sufficiente la sua funzione di mera informazione.
  • L'eventuale omissione o irregolarità di singoli adempimenti della notificazione può determinare nullità sanabile se l'atto è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e ha raggiunto lo scopo legale della comunicazione.
  • La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. è autonoma e non può essere automaticamente assimilata a quella della notificazione postale ex L. 890/1982, sicché il termine di giacenza previsto per quest'ultima non si applica in via analogica.
  • La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 deve essere specificamente dedotta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio; il termine decorre dalla consegna o dalla conoscibilità legale del processo verbale di constatazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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