Sentenza n. 1321/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Venezia limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione il 10 maggio 2024, ma il pagamento non era stato eseguito. Il ricorrente ha dedotto i presupposti dell’azione di ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale del giudice ordinario passato in giudicato, notifica del titolo esecutivo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e persistente inadempimento. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore mancata esecuzione. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché diretta a conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha verificato che la sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituivano titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni e che il passaggio in giudicato risultava dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante pagamento al ricorrente di euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo di conformarsi al giudicato.
La notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione può avvenire presso il domicilio digitale; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la modifica richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina per cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è presupposto per procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato comprovato mediante il certificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligata è una pubblica amministrazione e questa non adempie all’obbligo di conformarsi al giudicato.
- Per l’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che il titolo giudiziale sia esecutivo e notificato all’Amministrazione, che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e che il passaggio in giudicato sia provato.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione integrale del titolo e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere infruttuoso del termine assegnato.
- La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario attribuisce a quest’ultimo la legittimazione a chiedere l’esecuzione della relativa statuizione nei confronti dell’Amministrazione soccombente.
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