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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore diffamazione)

La controversia

La controversia trae origine da una campagna televisiva in cui veniva pubblicamente stigmatizzata, come vergognosa e scandalosa, la gestione di una società pubblica, con riferimento a due soggetti che vi ricoprivano ruoli apicali. Essi agirono in sede penale come parti civili per diffamazione a mezzo stampa/televisiva. In primo grado l'imputato fu condannato anche al risarcimento; in appello penale fu assolto per non punibilità ex art. 51 c.p. con revoca delle statuizioni civili; la Cassazione penale annullò la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviò al giudice civile competente per valore in grado d'appello ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio la Corte d'appello accertò la responsabilità per diffamazione a mezzo televisivo e liquidò un risarcimento di euro 21.000,00 per ciascun danneggiato. I ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe pronunciato oltre la domanda: a loro dire, avevano chiesto soltanto una condanna generica al risarcimento dei danni, con liquidazione in separato giudizio, e una provvisionale, non già la liquidazione definitiva del quantum nel giudizio di rinvio, che non sarebbe stato il 'separato giudizio' cui avevano fatto riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., pur essendo formalmente una prosecuzione del processo penale, realizza una piena translatio iudicii davanti al giudice civile competente, investito di tutta la domanda civile ancora non coperta da giudicato. In tale contesto il giudice di rinvio deve verificare se la domanda civile fosse una condanna generica con rinvio ad altro giudizio per la quantificazione oppure una domanda già comprensiva della liquidazione del danno; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata ha mostrato di avere ricompreso la domanda risarcitoria nel proprio perimetro decisionale e quindi non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c. né pronuncia extra o ultra petita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con il richiamo all'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello comporta una piena translatio iudicii della domanda civile residua, con attribuzione al giudice civile della cognizione di quanto non definito con giudicato

  • art. 51 c.p.

    Era stata richiamata nella precedente fase penale quale causa di non punibilità; nel giudizio civile di rinvio non è risultata decisiva ai fini del motivo esaminato

  • art. 576 c.p.p.

    Consente alla parte civile di proporre ricorso per cassazione avverso le statuizioni civili della sentenza penale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto era la nullità della sentenza per violazione processuale, in relazione all'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in extra o ultra petizione quando decide su una domanda devolutagli nel giudizio di rinvio e la motivazione mostra che la questione era stata compresa tra quelle decise

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale limitatamente agli effetti civili ex art. 622 c.p.p., il giudice civile è investito della piena cognizione della domanda civile residua e non di una mera fase esecutiva o di prosecuzione formale del processo penale.
  • In tale ipotesi il giudice del rinvio deve verificare il reale contenuto della domanda originaria: se sia stata chiesta una condanna generica con riserva della liquidazione in altro giudizio oppure la liquidazione definitiva del danno nel giudizio di rinvio.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per extra o ultra petizione non è configurabile quando il giudice si pronuncia su una domanda effettivamente devolutagli e la motivazione, anche sintetica, mostra che la relativa questione è stata considerata e decisa.
  • L'interpretazione della domanda e la sua concreta estensione rientrano nel potere del giudice di merito; la censura ex art. 112 c.p.c. non può risolversi in una mera contestazione dell'apprezzamento interpretativo del giudice sulla volontà della parte.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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