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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31234/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato agli imputati, ritenuto commesso tra dicembre 2016 e febbraio 2017 e qualificato ai sensi dell'art. 353 c.p. Il procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 157, 158 e 159 c.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente dichiarato la prescrizione senza considerare molteplici periodi di sospensione del termine, pari complessivamente a 632 giorni. Con un secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale quanto al calcolo della prescrizione per uno degli imputati, perché il Tribunale avrebbe trascurato che a lui era stata contestata la recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, c.p., senza escluderne gli effetti nel computo del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione, proposto dal procuratore generale contro una sentenza del Tribunale ordinario, dovesse essere depositato esclusivamente con modalità telematiche ai sensi degli artt. 582, comma 1, e 111-bis c.p.p., come disciplinati dal d.lgs. 150/2022 e dalla normativa attuativa. Poiché il ricorso era stato invece depositato in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale, e non ricorreva alcuna ipotesi di malfunzionamento telematico attestato ex art. 175-bis c.p.p., l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte non è quindi entrata nel merito delle censure sulla prescrizione e sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.

    Indica il reato oggetto del giudizio di merito, dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato come norma sul termine di prescrizione, dedotta come violata dal ricorrente nel calcolo della causa estintiva.

  • art. 158 c.p.

    Richiamato come norma sul decorso iniziale della prescrizione, dedotta come violata dal ricorrente nel calcolo del termine.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato come norma sulla sospensione del corso della prescrizione, che il ricorrente assumeva non correttamente computata dal Tribunale.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva qualificata contestata a uno degli imputati, con riflessi sul calcolo della prescrizione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"

    Stabilisce la regola del deposito dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p.

  • art. 111-bis, comma 1, c.p.p.

    "il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"

    Introduce il principio del deposito esclusivamente telematico degli atti del procedimento, compresi gli atti di impugnazione.

  • art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria dell'entrata in vigore del deposito telematico, con ultrattività temporanea delle previgenti modalità di deposito fino ai termini indicati dalla norma e dal decreto ministeriale attuativo.

  • art. 87-bis, commi 1 e 3-7, d.lgs. n. 150/2022

    Consente, nel periodo transitorio, il deposito non telematico o via PEC di alcuni atti e detta regole specifiche per l'impugnazione trasmessa via PEC.

  • art. 3, comma 1, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    Prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito esclusivamente telematico di atti, documenti, richieste e memorie per i soggetti abilitati interni ed esterni, in determinati uffici, tra cui il tribunale ordinario.

  • art. 17-bis, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. in l. 20 aprile 2026, n. 50

    La deroga ivi prevista riguarda solo l'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello e non si estende al ricorso per cassazione.

  • art. 175-bis c.p.p.

    Richiamato come eccezione per i casi di malfunzionamento dei servizi telematici, che consentono una diversa modalità di deposito; nel caso concreto non ricorreva.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono osservate le forme prescritte per il deposito, compreso l'obbligo di deposito telematico.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della disciplina sul deposito telematico, il ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale ordinario proposto dal procuratore generale deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge o dal regime di malfunzionamento certificato.
  • La deroga che conserva temporaneamente le modalità tradizionali di deposito per l'atto di appello del procuratore generale non è estensibile, in via analogica, al ricorso per cassazione.
  • La violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'impugnazione, quando non ricorra la disciplina eccezionale sul malfunzionamento dei sistemi, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali formali, la Corte non esamina le censure di merito relative alla prescrizione o ad altri profili sostanziali della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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