DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce obblighi di monitoraggio mensile degli interventi PNRR e proroga al 30 giugno 2026 i termini di ultimazione di determinati interventi con obiettivi finali entro tale data. Consente di proseguire gestione, rendicontazione e controlli anche oltre il 31 dicembre 2026. Prevede proroghe di strutture e incarichi, assunzioni e risorse di supporto, nonché misure per enti locali, sanità e semplificazione. Il testo fornito è incompleto: l’articolo 3, comma 5, è interrotto.
Misure urgenti per l’attuazione del PNRR e il rafforzamento delle amministrazioni
Misure per l’attuazione del PNRR e il rafforzamento amministrativo
Il decreto-legge mira ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, potenziare il monitoraggio degli interventi e assicurare alle amministrazioni centrali e ai soggetti attuatori risorse e capacità operative adeguate. Introduce inoltre interventi in materia di semplificazione, personale pubblico, supporto tecnico e reclutamento.
Monitoraggio, scadenze degli interventi e adempimenti successivi al 2026
I soggetti attuatori devono caricare in ReGiS, entro il giorno 10 di ogni mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, lo stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente e un’attestazione sulla capacità di conseguire l’obiettivo PNRR assegnato, oppure l’indicazione delle criticità. Le informazioni possono supportare l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla disciplina sulla governance del PNRR.
Per gli investimenti PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, se convenzioni, contratti d’appalto o atti d’obbligo sono in corso di esecuzione e prevedono una scadenza anteriore, il termine di ultimazione è fissato al 30 giugno 2026, anche ai fini delle penali per ritardo. Se l’intervento termina dopo la scadenza originaria ma prima del 30 giugno 2026, non spettano premi di accelerazione. La stessa disciplina si applica agli interventi il cui termine contrattuale era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché non ancora ultimati a quella data.
Le amministrazioni centrali titolari e i soggetti attuatori proseguono gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli anche oltre il 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi relativi a ciascuna misura e intervento, continuando a utilizzare ReGiS. Il MEF-Ragioneria generale dello Stato sviluppa le funzionalità necessarie, anche in vista del monitoraggio di altri programmi nazionali ed europei, e può stipulare convenzioni con la società prevista dalla legge e con altre società a prevalente partecipazione pubblica. Gli adempimenti sono svolti con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri, salvo le specifiche autorizzazioni di spesa previste dal decreto.
Semplificazione normativa e amministrativa
Alla Commissione parlamentare per la semplificazione sono attribuite ulteriori funzioni: formulare osservazioni e proposte sulla semplificazione normativa e delle procedure amministrative ed elaborare una relazione annuale sui relativi processi.
Proroghe di strutture, incarichi e personale per il PNRR
Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del decreto presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, le unità di missione e le strutture dirigenziali istituite presso le amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2026, se in scadenza prima. Le strutture, con esclusione di quella indicata al comma 7 dell’articolo 2, e il Nucleo PNRR Stato-Regioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2029. Fino alla stessa data sono prorogati i comandi e gli istituti analoghi del personale non dirigenziale assegnato, salvo richiesta di revoca da comunicare all’amministrazione di provenienza entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Fino al 31 dicembre 2029 gli incarichi dirigenziali relativi a tali uffici, compresa la struttura ministeriale specificamente indicata, possono essere conferiti in deroga ai limiti percentuali ordinari. Per il periodo 2027-2029 è autorizzata una spesa annua di 24.644.072 euro.
Sono inoltre previste le seguenti misure di personale:
- gli incarichi previsti dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021 sono prorogabili fino al 31 dicembre 2029; quelli già conferiti per meno di tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 sono rideterminati in tre anni dalla data di efficacia;
- dal 2026 al 31 dicembre 2029 le amministrazioni centrali interessate possono rinnovare, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, se permane l’esigenza delle competenze professionali maturate;
- gli enti territoriali possono prorogare fino al 31 dicembre 2026 incarichi dirigenziali e non dirigenziali finanziati con risorse proprie, in deroga ai vincoli di spesa specificati, entro le facoltà assunzionali vigenti; per il personale non dirigenziale resta il limite complessivo di 36 mesi;
- i contratti di un massimo di 39 esperti selezionati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, con spesa autorizzata di 2,6 milioni di euro per il 2026;
- la struttura di missione PNRR presso il medesimo Ministero è prorogata al 31 dicembre 2029; sono resi indisponibili tre posti dirigenziali non generali e sono autorizzati 1.506.299 euro annui per il 2027-2029;
- il Ministero del turismo può rimodulare, entro la dotazione organica e le facoltà assunzionali del triennio 2023-2025, la programmazione del fabbisogno di dirigenti non generali;
- il termine per la disposizione relativa agli incarichi richiamata dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 è esteso al 31 dicembre 2027;
- per i dirigenti generali responsabili di opere di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare del MIT, i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2027 possono essere prorogati per non più di 24 mesi, nei limiti delle facoltà assunzionali, anche in deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo e ai limiti temporali ordinari;
- fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito l’incarico dirigenziale previsto dalla disposizione modificata del decreto legislativo n. 178 del 2009.
La Presidenza del Consiglio è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per 26 unità non dirigenziali a tempo indeterminato, da assegnare inizialmente alla Struttura di missione PNRR. Le assunzioni non possono avvenire prima del 1° luglio 2027; il bando valorizza con punteggio l’esperienza maturata negli uffici PNRR indicati. Sono autorizzati stanziamenti di 500.000 euro per il 2026, 1.234.318 euro per il 2027 e 2.266.657 euro annui dal 2028, oltre alle spese per straordinari e buoni pasto previste dal decreto.
È autorizzata per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una spesa di 700.000 euro per il 2026 per verificare le rendicontazioni e monitorare gli interventi della Missione 3, Componente 1. Il Ministero dell’università e della ricerca può conferire fino al 31 dicembre 2026 due incarichi dirigenziali non generali in deroga ai limiti percentuali, entro le risorse e le facoltà assunzionali disponibili. Per il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici presso la Presidenza del Consiglio è prevista una riorganizzazione con un ulteriore posto dirigenziale generale e un’autorizzazione di spesa di 311.491 euro annui dal 2026.
Assistenza tecnica, servizi e supporto agli attuatori
Gli accordi quadro e le convenzioni quadro, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per servizi specialistici di trasformazione digitale, servizi applicativi cloud, sicurezza da remoto, demand e project management office (PMO) a favore delle amministrazioni centrali titolari di programmi PNRR o finanziati da altre risorse europee sono prorogati con gli aggiudicatari e alle condizioni in essere fino all’aggiudicazione delle nuove gare e, comunque, non oltre la conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Importi e quantitativi massimi possono aumentare fino al 50% del valore iniziale, anche se già raggiunti, purché non si tratti di accordi o convenzioni già oggetto di analogo incremento. Gli aggiudicatari possono recedere entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La proroga dell’accordo quadro per servizi applicativi cloud alle amministrazioni centrali, seconda edizione, ID 2483, è estesa a tutti i lotti scaduti e in scadenza. Un decreto interministeriale individua, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, iniziative di supporto per gli obblighi di attuazione e rendicontazione del PNRR e per l’attuazione delle proroghe dei servizi, compresa l’indizione di nuove gare Consip per i servizi indicati. Le spese gravano sulle risorse della misura 1.9 della Missione 1, Componente 1, finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
Il decreto modifica inoltre la finalizzazione delle attività di supporto tecnico ai soggetti attuatori previste dalla disposizione richiamata del decreto-legge n. 104 del 2023, includendovi attività di indirizzo, supporto tecnico, coordinamento istituzionale e relazionale. Per l’assistenza tecnica centrale e locale della Missione 1, Componente 1, il riparto delle risorse è aggiornato con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, sulla base dei dati ReGiS, dell’utilizzo delle risorse e delle richieste aggiuntive delle regioni e province autonome trasmesse entro il 31 marzo 2026. Lo stesso decreto definisce procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Misure per comuni e personale degli enti locali
Una modifica alla disciplina dei contributi per le spese di segreteria comunale estende da 5.000 a 10.000 abitanti la soglia demografica prevista dalla disposizione richiamata. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, nei limiti degli importi stabiliti dal CCNL Funzioni locali 2019-2021, non rileva ai fini dei limiti di spesa di personale indicati dalla normativa. Per gli enti interessati resta applicabile, fino alla scadenza prevista, la disciplina transitoria del decreto-legge n. 44 del 2023. È incrementata di 250.000 euro per il 2026 un’autorizzazione di spesa destinata agli enti locali, a valere sulle risorse indicate nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Per completare il piano di reclutamento previsto dalla disciplina delle politiche di coesione, quando si esauriscono le graduatorie regionali per specifici profili, il Dipartimento per le politiche di coesione può assegnare alle amministrazioni destinatarie risorse personale appartenente ad altro profilo per il quale vi siano candidati disponibili, nei limiti dei fabbisogni e previo assenso dell’amministrazione. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri.
Reclutamenti e misure per specifiche amministrazioni
Il Ministero della giustizia può assumere a tempo indeterminato nel 2026, entro le facoltà assunzionali disponibili, personale già impiegato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, per sostenere gli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi e le attività di digitalizzazione. La procedura riservata riguarda lavoratori in servizio il 1° marzo 2026, con almeno 12 mesi di servizio a tale data, in possesso dei requisiti generali per il pubblico impiego e del titolo di studio coerente. L’inquadramento è nell’area assistenti, nel profilo corrispondente alle mansioni svolte e con orario part-time di 18 ore, nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale.
I contratti a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2025 del personale del Ministero della cultura impiegato ai sensi della medesima disposizione possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa e della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, e delle risorse disponibili.
La Presidenza del Consiglio può indire una selezione per titoli ed esame orale per assumere 10 assistenti di settore tecnologico, categoria B, posizione economica F3, con contratto a tempo determinato di 36 mesi non rinnovabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Il bando può valorizzare l’esperienza maturata presso la Presidenza del Consiglio in attività di supporto informatico, gestione delle richieste e assistenza tecnica e applicativa. È inoltre elevato da 80 a 90 il contingente previsto per la disposizione richiamata del decreto-legge n. 80 del 2021, con oneri a carico del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa e compensazione finanziaria secondo quanto stabilito dal decreto.
Personale del Servizio sanitario nazionale
Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono reclutare personale nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, entro il limite massimo del 30% dei posti complessivamente programmati nel triennio, per contribuire agli obiettivi PNRR, alla riduzione delle liste d’attesa e alla continuità dei servizi. Sono previste due modalità:
- procedure concorsuali con riserva non superiore al 50% dei posti per chi abbia maturato, al 31 dicembre 2025, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi negli ultimi cinque anni, presso enti del SSN con rapporti di lavoro flessibile, compresa la collaborazione coordinata e continuativa;
- procedure selettive per titoli e colloquio, entro il 50% dei posti disponibili autorizzati, per chi abbia maturato almeno 24 mesi continuativi presso enti del SSN con contratto a tempo determinato ottenuto tramite procedura concorsuale, anche se non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il colloquio verifica la coerenza tra esperienza e profilo di destinazione, nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità. Le procedure hanno carattere eccezionale e temporaneo e possono essere attivate non oltre il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso agli impieghi pubblici e della disciplina richiamata. Gli enti provvedono con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri.
Modifiche normative e disposizioni finanziarie specifiche
Il decreto interviene su varie disposizioni vigenti in materia di incarichi e risorse. Tra l’altro, consente il rinnovo degli incarichi del collegio sindacale delle società a partecipazione pubblica indicati dalla norma modificata e sposta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine previsto per il relativo regime.
Sono incrementate le risorse disciplinate dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025: 49,7 milioni di euro per il 2026, 51,2 milioni per il 2027 e 56,2 milioni annui dal 2028. Di tali risorse, 3,8 milioni annui dal 2026 sono destinati al personale direttivo e 12,9 milioni per il 2026 e 13,4 milioni annui dal 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Il decreto individua le coperture attraverso fondi di produttività, fondi di amministrazione e riduzioni di fondi speciali.
Per il programma previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, le attività prima indicate come gratuite sono finanziabili entro 2,7 milioni di euro nel 2026 e 5,3 milioni nel 2027; il termine della disciplina è prorogato al 31 dicembre 2027 e il periodo relativo alla misura indicata è portato da cinque a dieci. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto spetta l’indennità di amministrazione del comparto della Presidenza del Consiglio. Agli esperti non si applica il divieto di conferire incarichi previsto dalla disposizione richiamata, restando ferme le altre norme indicate. Le relative spese sono coperte con le voci dei quadri economici degli interventi e con un’autorizzazione di spesa di 117.253 euro per il 2026 e 1.112.653 euro per il 2027.
Disposizioni ambientali e testo incompleto
Al decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate modifiche sulle competenze e sui termini in materia di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale: il riferimento a tali procedimenti è integrato nella disposizione indicata e la proroga temporanea richiamata per l’articolo 8, comma 2-bis, è estesa dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2028.
Il testo fornito si interrompe all’articolo 3, comma 5. È quindi possibile riassumere soltanto l’inizio della disposizione: essa preannuncia misure per garantire continuità ai programmi di trasformazione digitale collegati al PNRR e agli obiettivi del decennio digitale 2030, nonché per rafforzare la sovranità digitale europea e sostenere le attività indicate presso la Presidenza del Consiglio; il contenuto operativo successivo non è presente.
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