Cassazione Penale, Sentenza n. 33939/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e la confisca di prevenzione nei confronti di Schettino Gerardo e dei terzi interessati. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e vizio di motivazione per la riconosciuta attualità della pericolosità sociale di Schettino Gerardo, ritenuta priva dei presupposti e fondata su valutazioni non autonome della Corte territoriale; (2) violazione di legge (art. 10, comma 3 e art. 24 d.lgs. 159/2011) e vizio di motivazione circa la confisca, sostenendo la prova della liceità della provvista utilizzata per acquisti di beni immobili e mobili, anche intestati a terzi; (3) vizio di motivazione per mancata risposta su due censure specifiche: la liceità della somma di euro 5.700 rinvenuta e un presunto error in procedendo relativo alla proroga del termine nell'udienza del 23/06/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (a) carenza di legittimazione dei terzi interessati in quanto la procura speciale ex art.100 c.p.p. non risultava allegata/dichiarata; (b) nell'ambito delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10 comma 3 d.lgs.159/2011), pertanto molte doglianze esclusivamente motivazionali non sono sindacabili in cassazione se non configurano motivazione totalmente inesistente o meramente apparente; (c) con riguardo al merito, la Corte d'appello ha fornito motivazione ampia e congrua sulla attualità della pericolosità sociale di Schettino Gerardo (pregressa e recente attività criminale, posizione di vertice in contesti associativi, attuale detenzione e regime 41-bis) e sulla legittimità della confisca (sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, esiti peritali, elementi che consentono di ricollegare i beni al patrimonio del proposto nonostante intestazioni a terzi). Le censure specifiche (somma di 5.700 euro; presunta nullità per mancata motivazione della proroga) sono state ritenute generiche o non decisive. Sono state imposte spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art. 10 comma 3
Limita l'ammissibilità del ricorso in cassazione nelle misure di prevenzione alla sola violazione di legge; impedisce il sindacato pieno dei vizi motivazionali di merito salvo motivazione del tutto assente o meramente apparente
decreto legislativo n. 159/2011, art. 24
Riferito alla disciplina procedurale delle misure di prevenzione e ai termini per i provvedimenti; invocato dai ricorrenti in relazione a presunta nullità per proroga
codice di procedura penale, art. 100
Richiede procura speciale alle liti per il terzo interessato nelle impugnazioni in materia di misure di prevenzione; l'assenza della procura può determinare la carenza di legittimazione
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del procedimento e ad eventuali somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o colposo
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4
Richiamata quale antecedente normativo in materia di impugnazioni nelle misure di prevenzione, confermando la limitazione del sindacato di cassazione
legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3-ter comma 2
Riferimento storico-normativo alla disciplina delle misure di prevenzione richiamata per definire l'ambito di sindacabilità
Delitto associativo di tipo mafioso: la sussistenza di processi o misure cautelari per reati di mafia è assunta come elemento probatorio a sostegno della pericolosità sociale del proposto
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Richiamato per indicare il regime detentivo speciale cui lo Schettino è sottoposto, elemento rilevante nella valutazione della attualità della pericolosità
codice di procedura penale, art. 606 lett. e) e art. 125 comma 3
Richiamati nei limiti del sindacato sul vizio di motivazione: la Cassazione distingue tra illogicità manifesta non sindacabile e motivazione totalmente assente o meramente apparente, assimilabile a violazione di legge quando impedisce di comprendere l'iter logico del giudice di merito
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge (art.10 comma 3 d.lgs.159/2011); le doglianze meramente motivazionali sono in larga parte inammissibili a meno che non si possa dimostrare che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente
- I terzi interessati devono risultare muniti di procura speciale alle liti (art.100 c.p.p.) per poter proporre impugnazioni in materia di misure di prevenzione; l'assenza di tale procura può determinare l'inammissibilità del ricorso
- Per contrastare la misura personale (es. sorveglianza speciale) è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la mancata attualità della pericolosità: la mera contestazione delle valutazioni giudiziarie o la riproposizione dei documenti non sempre è sufficiente in sede di legittimità
- In tema di confisca di prevenzione, l'onere di provare la liceità della provenienza dei beni grava sui ricorrenti; occorrono prove idonee e documentazione che contrastino gli accertamenti peritali e la valutazione di sproporzione fra redditi dichiarati e patrimonio
- La titolarità formale dei beni a favore di familiari non esclude approfondimenti sulla effettiva riconducibilità al proposto: la Corte verifica capacità reddituale degli intestatari e rapporti economici familiari per individuare eventuali intestazioni fittizie
- Le censure procedurali (es. error in procedendo o mancanza di motivazione in atti di proroga) devono essere specifiche e dimostrare la decisività del vizio per inficiare il provvedimento; eccezioni generiche difficilmente ottengono accoglimento in cassazione
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o privi dei presupposti formali può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende), pertanto va valutata attentamente la fondatezza giuridica e formale prima di impugnare
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