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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33763/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato la condanna, per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen., a 8 mesi di reclusione. Il ricorrente deduce un unico motivo in cassazione: violazione di legge processuale (artt. 603 e 604 c.p.p.) e violazione dei diritti di difesa (art. 24 Cost., art. 6 CEDU) per il diniego della rinnovazione istruttoria e la revoca, da parte del giudice di primo grado, dell'ammissione del teste della difesa Vaccari senza motivazione sufficiente. Lamenta dunque la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per la mancata escussione del teste richiesto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più profili. Primo, le doglianze erano in parte non pertinenti rispetto al ragionamento della Corte territoriale, che aveva motivato il diniego della rinnovazione ritenendo la prova non decisiva. Secondo, la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testimoni della difesa configura una nullità da eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; nel caso concreto il difensore, presente alla lettura dell'ordinanza, non ha eccepito immediatamente in termini assertivi e formali (si è limitato a dire "Io mi sarei limitato a sentirlo", frase condizionale ritenuta non idonea), per cui la nullità si è ritenuta sanata. Terzo, il motivo è stato ritenuto generico perché il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato la "decisività" (e non solo la rilevanza) della prova controversa. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la falsa attestazione in documenti doganali/commerciali; contestata al ricorrente quale reato per cui era stato condannato

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato come riferimento normativo in tema di motivi e impugnazioni; invocato nel motivo di cassazione relativo a violazioni di legge processuale

  • art. 604 c.p.p.

    Ulteriore richiamo procedurale relativo ai vizi di motivazione e deduzioni in cassazione; il ricorso prendeva spunto da queste disposizioni

  • art. 24 Cost.

    Riferimento al diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ricorda che il diritto di difesa può essere limitato se le nullità non sono tempestivamente dedotte

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo evocato (contraddittorio, parità delle armi); la Corte lo collega alla necessità di eccepire immediatamente le nullità procedurali

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce il diritto della parte di provare a sua difesa; la revoca dell'ammissione dei testimoni della difesa può integrare una nullità che lede questo diritto

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in riferimento al principio del contraddittorio tra le parti, collegandolo ai diritti garantiti dall'art. 6 CEDU

  • art. 6, comma 3, lett. d), CEDU

    Specificazione del principio di parità delle armi quale corollario del diritto a un equo processo; la revoca dei testimoni della difesa attiene a questo principio

  • art. 182, secondo comma, c.p.p.

    Prevede l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità se la parte ha assistito al compimento dell'atto nullo; la Corte lo applica per ritenere sanata la mancata protesta formale del difensore

  • art. 181, secondo comma, c.p.p.

    Richiamato come riferimento alle nullità che devono essere eccepite; collegato all'art. 182 c.p.p. per la immediatezza dell'eccezione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'addebito delle spese del procedimento per effetto dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La revoca, da parte del giudice, dell'ammissione dei testimoni della difesa integra una nullità che va eccepita immediatamente se la parte ha assistito all'atto; la mancata eccezione formale e assertiva può comportarne la sanatoria.
  • In sede di impugnazione è necessario dimostrare non solo la rilevanza ma la "decisività" della prova la cui ammissione o escussione si contesta: argomentazioni vaghe o generiche sono causa di inammissibilità.
  • Le contestazioni rivolte all'operato della Corte territoriale devono essere pertinenti rispetto alle motivazioni espresse dalla stessa; se il giudice d'appello ha spiegato le ragioni del diniego (ad esempio perché la prova è non decisiva), la censura può risultare non fondata.
  • Per tutelare il diritto di difesa e il principio di parità delle armi è fondamentale adottare rimedi processuali tempestivi e formalmente consistenti: osservazioni colloquiali o conditionales (es. "Io mi sarei limitato a sentirlo") possono non costituire una eccezione idonea.
  • Il giudizio di cassazione può sanzionare ricorsi manifestamente inammissibili e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende; dunque occorre valutare con cura la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.

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