Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33764/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 189 c.d.s. e aveva irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni e 6 mesi. Sosteneva violazione di legge (art. 222 e 209 c.d.s. e art. 28 L. 689/1981) deducendo che la sanzione accessoria fosse prescritta secondo il termine quinquennale previsto dall'art. 209 c.d.s. (e dalla L. 689/1981) poiché dal fatto (19/05/2014) erano trascorsi oltre 5 anni, e chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio di giurisprudenza secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di cui all'art. 222 c.d.s. è soggetta al termine di prescrizione del reato cui accede e non al termine quinquennale dell'art. 209 c.d.s./art. 28 L. 689/1981. Alla data della sentenza impugnata (14/07/2021) il reato non risultava prescritto (termine massimo 7 anni e 6 mesi, fino al 19/11/2021), per cui l'eccezione di prescrizione amministrativa è stata respinta. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Reato per il quale il ricorrente è stato condannato (fatto del 19/05/2014); la prescrizione del reato è rilevante per determinare il termine applicabile alla sanzione accessoria.

  • art. 222 cod. strada

    "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 cod. strada non è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 209 cod. strada e 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede"

    La Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale che collega la prescrizione della sanzione accessoria alla prescrizione del reato penale sottostante, escludendo l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 209 c.d.s.

  • art. 209 cod. strada

    Prevede un termine quinquennale di prescrizione per alcune sanzioni amministrative; tuttavia la Corte ha ritenuto che non si applichi alla sospensione della patente quando questa è accessoria a una condanna penale.

  • art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma generale sulle sanzioni amministrative e i relativi termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto che, per la sanzione accessoria della sospensione, prevalga il termine di prescrizione del reato penale.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Servono a calcolare il termine massimo di prescrizione del reato (nel caso specifico risultante in anni 7 e mesi 6), termine che qui è stato considerato per stabilire che alla data della sentenza impugnata il reato non era prescritto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita la motivazione del ricorso; il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto da tale disposizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce le cause di non punibilità; la Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione maturata successivamente).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La sospensione della patente irrogata come sanzione amministrativa accessoria a una condanna penale segue, ai fini della prescrizione, il termine del reato penale cui accede e non necessariamente il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative.
  • La verifica della prescrizione va effettuata alla data della sentenza impugnata: se, in quella data, il reato non è prescritto, non può essere proficuamente invocata la prescrizione sopravvenuta in sede di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La qualificazione formale della sanzione come "amministrativa" non esclude l'assoggettamento del relativo termine di prescrizione alla disciplina del reato penale quando la sanzione è accessoria a una condanna penale.
  • La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione può prevalere sull'interpretazione del termine di prescrizione dell'amministrativa accessoria e va tenuta in considerazione nelle impugnazioni.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) e preclude la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute dopo la pronuncia impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.