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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva accolto la domanda di riconoscimento della continuazione presentata da Bevilacqua. Il motivo dedotto è vizi di incompetenza funzionale del giudice della esecuzione: il PG ha sostenuto che la competenza non spettava alla Corte d'Appello di Bari ma al Tribunale di Foggia, anche alla luce della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, e che la decisione divenuta irrevocabile più recentemente (Corte d'Appello di Bari 7/4/2017) non aveva modificato il decisum di primo grado in modo da far convergere la competenza sul giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per incompetenza funzionale. Ha rilevato che la sentenza del 7 aprile 2017 non ha variato il decisum di primo grado in modo da radicare la competenza nella Corte d'Appello ai sensi dell'art. 665, comma 2, e ha richiamato la riforma delle circoscrizioni giudiziarie per individuare il giudice competente nel Tribunale di Foggia. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la competenza del giudice dell'esecuzione può riferirsi al giudice che ha emesso l'ultima decisione irrevocabile soltanto se tale decisione ha effettivamente modificato il decisum di primo grado in modo da far sorgere la giurisdizione del giudice di grado superiore; in assenza di tale modifica la competenza resta ancorata al giudice di primo grado o al tribunale territorialmente competente, tenendo conto di eventuali riforme delle circoscrizioni giudiziarie.

Massime di principio

  • Per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione occorre verificare non solo quale sia l'ultima decisione irrevocabile, ma se quella decisione abbia effettivamente modificato il decisum di primo grado; solo in tal caso opera il richiamo all'art. 665, comma 2.
  • La semplice emanazione di una decisione di secondo grado non sufficiente a trasferire la competenza del giudice dell'esecuzione se non ha inciso sul contenuto del decisum che riguarda l'esecuzione.
  • Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie vanno considerate quando si individua il Tribunale territorialmente competente per l'esecuzione: l'ufficio competente può cambiare in conseguenza della riforma territoriale.
  • In caso di dubbio sulla competenza del giudice dell'esecuzione, il rimedio è il gravame per incompetenza (anche in cassazione se dedotto) e può comportare annullamento dell'atto e trasmissione degli atti al giudice effettivamente competente.
  • L'annullamento senza rinvio si applica quando è possibile individuare il giudice competente e disporre la trasmissione degli atti; diversamente si potrebbe disporre il rinvio per nuova decisione.

Testo integrale

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