Cassazione Penale, Sentenza n. 33760/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava, con unico motivo fondato sul vizio di manifesta illogicita motivazionale, la configurabilita del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Sosteneva che la situazione riguardava una mera coltivazione domestica composta da sole due piante con tecnica rudimentale, la cui produzione sarebbe stata modesta e pertanto riferibile all'uso strettamente personale, non alla produzione vietata dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile perche proposto personalmente dall'imputato. La Corte ha ritenuto applicabile la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 all'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto di ricorso e delle memorie da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilita. La sottoscrizione dell'imputato autenticata da un avvocato delegato al deposito non ha sanato il vizio formale. Per effetto dell'inammissibilita il merito della censura non e stato esaminato. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p., eliminando la possibilita di proporre personalmente il ricorso per cassazione e imponendo la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione a pena di inammissibilita.
Art. 613 cod. proc. pen.
Richiede che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il mancato rispetto di questo requisito formale determina l'inammissibilita del ricorso.
Art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale cui e stata ricondotta la condotta dell'imputato: la coltivazione di piante di marijuana e stata ritenuta reato di produzione/coltivazione di sostanze stupefacenti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha altresi disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (3 agosto 2017), i ricorsi per Cassazione non possono piu essere proposti personalmente dall'imputato: la sottoscrizione deve essere effettuata da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
- La mancata sottoscrizione da parte del difensore abilitato comporta inammissibilita formale del ricorso e l'impossibilita di esame del merito delle censure sostanziali.
- L'autenticazione della firma dell'imputato ad opera di un avvocato delegato al deposito non equivale alla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale e non sanifica il vizio formale.
- In presenza di vizi formali rilevanti la Corte puo condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre sanzioni economiche verso la Cassa delle Ammende se ricorrono profili di colpa nella condotta processuale.
- Se si vuole impugnare la quantita o la qualificazione di una coltivazione domestica (es. poche piante per uso personale), occorre assicurarsi che il ricorso sia validamente proposto e sottoscritto da un difensore abilitato perche solo cosi il giudice di legittimita potra esaminare il merito.
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