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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 23/06/2021: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rinvio della trattazione d'appello a seguito di istanza motivata per impedimento professionale del difensore, con riferimento alla presunta celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. senza presenza dell'imputato e del difensore; (2) vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante certificazione ASL attestante che il ricorrente era astemio e non necessitava di terapie alcologiche, mentre la Corte avrebbe fondato il diniego su precedenti specifici senza valutare la "meritevolezza".

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la Corte d'appello avesse dovuto rinviare: il giudizio d'appello si è svolto in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020), che prevede la decisione senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire dell'imputato; nulla risultava di simile, pertanto l'impedimento del difensore non era rilevante. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si trattava di una rinnovata valutazione di merito (non ammessa in cassazione) e la certificazione ASL, non proposta e valutata in sede di appello, è recessiva rispetto ai precedenti penali specifici valorizzati dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. n.285/1992 (comma 2, lett. c) e 2-sexies)

    Norma penale che disciplina la guida in stato di ebbrezza; da cui deriva la condanna a carico del ricorrente per aver circolato con tasso alcolemico superiore ai limiti nelle ore notturne

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8

    Richiamato nella requisitoria del P.M.; riguarda disposizioni emergenziali per la celebrazione di udienze in relazione alla pandemia

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23-bis, comma 1

    A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

    Disciplina emergenziale che legittima la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ratione temporis e quindi irrilevante l'impedimento del difensore

  • legge 18 dicembre 2020, n.176

    Ha abrogato precedenti disposizioni emergenziali (es. art.23 comma 1 D.L. 149/2020) con decorrenza 25/12/2020; la Corte ha valutato la normativa applicabile ratione temporis

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina casi particolari di svolgimento del rito camerale con partecipazione; la sentenza territoriale non risultava aver applicato o fatto ricadere il procedimento nelle ipotesi che richiedono partecipazione

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola il rito camerale 'partecipato'; la Corte ha chiarito che, in presenza della disciplina emergenziale, tale rito non trova applicazione se non sussistono le condizioni previste dall'art. 23-bis

  • art. 443 cod. proc. pen. (comma 4)

    Prevede limiti alla partecipazione in appello per sentenze emesse con abbreviato; la Corte ha precisato la prevalenza della disciplina emergenziale sull'ordinarietà del combinato disposto

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione che esclude le doglianze dirette a una nuova valutazione di merito; la Corte ha ritenuto i motivi relativi alla sospensione condizionale ricadenti in tale divieto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00

  • sentenza Corte costituzionale n.186/2000

    Richiamata per valutare la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che giustificassero diversa valutazione

  • art. 97, 178, 420, 420-ter, 441 cod. proc. pen.; art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Norme e principi invocati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale (art.23-bis) abbia derogato, per il periodo considerato, alle ordinarie tutele partecipative senza ledere la possibilità di esercitare il contraddittorio per iscritto

Massime di principio

  • In periodi regolati da misure emergenziali (es. art. 23-bis d.l. n.137/2020) l'appello può essere deciso in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; l'impedimento del difensore non obbliga al rinvio se non è stata richiesta la discussione orale né l'imputato ha manifestato la volontà di comparire
  • Per ottenere il rinvio in appello per assenza del difensore occorre dimostrare che il rito applicabile ammette la partecipazione effettiva (es. richiesta di discussione orale o espressa volontà di comparire dell'imputato); in mancanza, il giudice può procedere con le conclusioni scritte
  • La Cassazione non è il giudice del merito: doglianze che richiedono una nuova valutazione fattuale o di merito (es. diversa valutazione della "meritevolezza" o di elementi probatori non valutati in sede di merito) sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)
  • Certificazioni o nuovi documenti acquisiti dopo le decisioni di merito (o non portati in sede di appello) hanno carattere recessivo rispetto a precedenti penali specifici già valutati e, se non introdotti e valutati in sede di merito, difficilmente possono ribaltare la decisione in cassazione
  • Il ricorso in cassazione presentato senza fondamento processuale espone il ricorrente al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.)

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