Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21819/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

ARERA ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo avverso il diniego di ammissione di un credito di euro 11.390.000,00, derivante da sanzione pecuniaria irrogata per la violazione dell’obbligo di acquisto di certificati verdi relativi all’anno 2014. Il Tribunale aveva ritenuto la domanda di ammissione ultra-tardiva e, soprattutto, non giustificata, perché il ritardo non era incolpevole: secondo il giudice di merito, ARERA avrebbe potuto attivarsi prima, mentre la lunga durata del procedimento sanzionatorio dipendeva da una gestione imputabile all’Autorità. Con il primo motivo ARERA deduceva eccesso di giurisdizione, sostenendo che il Tribunale avesse sconfinato nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità. Con il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 101 l. fall., assumendo che i crediti sopravvenuti in procedura sarebbero sempre ammissibili se insinuati in tempo ragionevole dal loro sorgere. Con il terzo motivo denunciava la violazione delle norme fallimentari e della disciplina del procedimento sanzionatorio, lamentando che il Tribunale avesse confuso il momento della violazione con quello dell’accertamento e avesse richiamato in modo non pertinente la disciplina dei crediti dell’amministrazione finanziaria. Con il quarto motivo lamentava motivazione apparente e violazione del dovere di motivazione, per non avere il Tribunale considerato la concreta scansione del procedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale non aveva deciso in via principale sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, ma solo incidentalmente sulla non imputabilità del ritardo nell’insinuazione; ha respinto il secondo motivo chiarendo che la sopravvenienza del credito non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, correggendo però la motivazione del decreto impugnato: il credito da sanzione non nasce dal provvedimento sanzionatorio, ma dall’illecito consistente nell’omesso acquisto dei certificati verdi; tuttavia esso, proprio perché condizionato all’esito del procedimento sanzionatorio, avrebbe dovuto essere insinuato all’avvio di tale procedimento e ammesso con riserva. Poiché la domanda ultra-tardiva era stata proposta molto tempo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, senza che il ricorso chiarisse i termini rilevanti né una giustificazione della ulteriore inerzia, l’insinuazione era preclusa.

Norme richiamate

  • art. 133, lettera l), c.p.a.

    invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità; la Corte esclude però che la controversia rientrasse in tale ambito perché il giudice fallimentare ha esaminato solo incidentalmente i presupposti dell’insinuazione al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    la censura di eccesso di giurisdizione è stata dichiarata inammissibile perché non corrispondente al decisum.

  • art. 101, quarto comma, l. fall.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla domanda di ammissione tardiva; la Corte ribadisce che l’ammissibilità dell’insinuazione ultra-tardiva richiede la non imputabilità del ritardo.

  • art. 101, ultimo comma, l. fall.

    per le domande ultratardive è necessario che il creditore dimostri una causa esterna impeditiva sia della tempestiva insinuazione sia dell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, con attivazione in un termine ragionevole.

  • art. 2, comma 20, lettera e), L. n. 481 del 1995

    norma richiamata nel motivo sul procedimento sanzionatorio di ARERA; la Corte non ne fonda una diversa conclusione, ma colloca il credito nel perimetro di un credito sorto dall’illecito e condizionato dall’esito del procedimento.

  • legge n. 689 del 1981

    richiamata quale disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo punitivo; la Corte valorizza la natura procedimentale dell’accertamento, non il provvedimento finale come fatto costitutivo del credito.

  • artt. 97 e 111 Cost.

    evocati dal ricorrente a sostegno della censura sulla durata e sulla motivazione; la Corte non ravvisa violazioni utili ad accogliere il ricorso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte corregge la motivazione ma rigetta il ricorso.

  • art. 132 c.p.c., primo comma, n. 4

    richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte esclude l’accoglimento della censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la stessa doglianza di motivazione.

  • art. 96 l. fall.

    la Corte interpreta la nozione di crediti condizionati in senso ampio, tale da ricomprendere anche crediti la cui ammissione dipenda da un evento futuro e incerto sopravvenuto in corso di procedura; ammissione con riserva possibile.

  • art. 55 l. fall.

    la Corte usa il riferimento ai crediti condizionali per sostenere che la categoria dei crediti condizionati dell’art. 96 è più ampia e comprende anche altre ipotesi in cui l’ammissione dipende da un evento futuro e incerto.

  • art. 104-bis, comma 3, l. fall.

    richiamato come esempio di credito sopravvenuto che non comporta automaticamente non imputabilità del ritardo.

  • art. 72 l. fall.

    richiamato come esempio di fatto giuridico successivo alla dichiarazione di fallimento che può generare crediti.

  • art. 1453 c.c.

    menzionato nel confronto con la nozione di condizione contrattuale, per escludere che la categoria dei crediti condizionati dell’art. 96 sia limitata a tale ipotesi.

  • art. 45, quinto comma, d.lgs. n. 93 del 2011

    richiamato dalla ricorrente per indicare il termine di 180 giorni entro cui l’Autorità avrebbe avviato il procedimento sanzionatorio dopo la comunicazione del GSE.

Massime di principio

  • In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice fallimentare non invade la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando, senza pronunciarsi con efficacia di giudicato sulla legittimità dell’atto amministrativo, si limita a verificare incidentalmente i presupposti di ammissibilità della domanda di insinuazione.
  • La sopravvenienza del credito durante la procedura concorsuale non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell’insinuazione: un credito può sorgere in corso di procedura, ma la tardiva proposizione della domanda può comunque essere imputabile al creditore.
  • Ai fini dell’art. 101 l. fall. sulle domande ultra-tardive, il creditore deve provare non solo l’esistenza di una causa esterna impeditiva della tempestiva insinuazione, ma anche l’assenza di colpa nell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, attivandosi entro un termine ragionevole.
  • Il credito derivante da una sanzione amministrativa non nasce dal provvedimento sanzionatorio in sé, ma dal fatto illecito che ne costituisce il presupposto; il provvedimento finale rileva solo ai fini dell’accertamento e della quantificazione.
  • Quando il diritto di credito è subordinato all’esito di un procedimento amministrativo o giudiziale ancora pendente, il credito deve essere trattato come condizionale e può essere ammesso al passivo con riserva, così da consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento.
  • La nozione di crediti condizionati di cui all’art. 96 l. fall. ha portata ampia e non si limita alle sole condizioni in senso tecnico-contrattuale, comprendendo anche crediti la cui partecipazione al concorso dipenda da un evento futuro e incerto verificatosi in corso di procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoGiurisdizioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.