Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00766/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2004, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF un maggior reddito, ritenendo non giustificato l'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un immobile per euro 415.000,00, nell'ambito di un accertamento sintetico fondato sul redditometro. La C.t.p. aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la C.t.r. aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché in motivazione la C.t.r. sembrava confermare la decisione di primo grado e respingere l'appello, mentre in dispositivo lo accoglieva; 2) nullità per motivazione carente o insufficiente, perché la sentenza non avrebbe spiegato i presupposti fattuali della pretesa fiscale limitandosi ad affermazioni tautologiche sulla mancata prova della provenienza delle somme; 3) nullità dell'accertamento per inesistenza della sottoscrizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Nel corso del giudizio l'Avvocatura erariale ha chiesto l'estinzione per definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, ma la Corte ha verificato che il diniego della definizione non era stato validamente notificato, poiché l'Agenzia aveva prodotto solo la CAD e non l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha ritenuto che la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 si fosse validamente perfezionata per effetto della mancata notificazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, del provvedimento di diniego. La mancata prova della rituale notifica del diniego ha comportato, secondo la Corte, l'inesistenza della notificazione e quindi l'implicito accoglimento dell'istanza di definizione, con conseguente estinzione della controversia. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto il c.d. doppio contributo unificato per l'intervenuta estinzione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    È invocato per censurare la dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del secondo motivo, per lamentare motivazione carente o insufficiente.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Prevede che l'eventuale diniego della definizione debba essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali; la Corte ne afferma la natura perentoria del termine.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 97 Cost.

    È evocato quale fondamento del principio di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, a supporto della perentorietà del termine per il diniego.

  • artt. 6 e 7 CEDU

    Richiamati per valorizzare l'esigenza di ragionevole durata, trasparenza e sindacabilità dell'azione amministrativa nel procedimento definitorio.

  • artt. 41, 42, 47 e 52 Carta di Nizza

    Richiamati per sostenere la necessità che il potere pubblico sia esercitato entro un tempo ragionevole e nel rispetto dei principi di doverosità, trasparenza e responsabilità.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per regolare il regime delle spese nel processo tributario in caso di estinzione.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato per affermare che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata.

  • art. 6 d.l. 119 del 2018

    La mancata notifica del diniego entro il termine perentorio comporta l'implicito accoglimento dell'istanza di definizione e l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il termine entro il quale l'Amministrazione deve notificare l'eventuale diniego ha natura perentoria: la sua inosservanza impedisce di opporre validamente il rigetto della domanda.
  • Se il diniego della definizione agevolata non è notificato nei modi e nei termini prescritti, il silenzio dell'Ufficio equivale ad assenso tacito e la controversia si estingue per effetto del perfezionamento della definizione.
  • Nel giudizio di legittimità, quando sopravviene e si perfeziona una causa estintiva del processo, la Corte deve prenderne atto anche d'ufficio e non esaminare i motivi di ricorso sul merito dell'atto impositivo.
  • La prova della rituale notificazione del diniego grava sull'Amministrazione: la sola produzione della comunicazione di avvenuto deposito o della raccomandata informativa non è sufficiente se manca la prova della consegna/notifica dell'atto di diniego.
  • La finalità di certezza del diritto e i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa giustificano l'interpretazione rigorosa del termine per il diniego nella procedura di definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.