Cassazione Civile, Ordinanza n. 10217/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2012 e 2013 su un immobile sito in Pietrasanta, in comproprietà tra due coniugi. Il comune aveva disconosciuto l’esenzione per abitazione principale ritenendo che, poiché i coniugi risultavano avere residenze anagrafiche in abitazioni diverse, non fosse integrato il presupposto dell’abitazione principale. La commissione regionale aveva accolto l’appello del comune, affermando che, in caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, chi invoca l’agevolazione dovesse dimostrare un motivo giustificativo, ad esempio di lavoro. Il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 e degli artt. 143, 144 e 147 c.c., sostenendo che la sentenza aveva erroneamente escluso l’esenzione, senza considerare che il coniuge risiedeva in un immobile di terzi e che i coniugi erano comproprietari soltanto dell’immobile per il quale era stata chiesta l’agevolazione, con conseguente diritto all’esenzione pro quota.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011, la nozione di abitazione principale non richiede più che residenza anagrafica e dimora abituale coincidano necessariamente per l’intero nucleo familiare nel medesimo immobile, essendo sufficiente che il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile per il quale l’esenzione è invocata, anche se il coniuge risiede altrove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La precedente lettura che subordinava l’esenzione IMU per abitazione principale alla residenza e dimora del nucleo familiare nel medesimo immobile è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata in sentenza.
Norma di conversione del d.l. n. 201/2011, richiamata quale base legislativa del regime IMU applicabile ratione temporis.
L’obbligo di coabitazione coniugale non impedisce ai coniugi di stabilire residenze disgiunte per accordo o giusta causa.
L’indirizzo della vita familiare e la residenza familiare possono essere determinati consensualmente dai coniugi, senza che ciò escluda il riconoscimento dell’esenzione IMU al coniuge che risieda nell’immobile agevolato.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa della Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione ed errata applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato quale base normativa del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
art. 1, comma 12, L. 20 maggio 2016, n. 76
È menzionato per affermare che la residenza comune degli uniti civilmente non impedisce, di per sé, la possibilità di residenze disgiunte; riferimento incidentale nel quadro interpretativo.
sentenza Corte cost. n. 209 del 13 ottobre 2022
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che ancorava l’abitazione principale al nucleo familiare del possessore, consentendo il riconoscimento dell’esenzione anche in caso di residenze separate dei coniugi.
Massime di principio
- In materia di IMU sull’abitazione principale, l’esenzione spetta al possessore che nell’immobile abbia residenza anagrafica e dimora abituale, senza che la diversa residenza del coniuge in altro Comune escluda automaticamente il beneficio.
- La nozione di abitazione principale non può essere negata solo perché i coniugi hanno residenze separate, quando ciò dipenda da scelte di vita familiare o da esigenze personali lecite e l’immobile agevolato sia effettivamente quello in cui il contribuente risiede e dimora.
- In presenza di una pronuncia della Corte costituzionale che elimina il riferimento all’unità del nucleo familiare come presupposto esclusivo dell’agevolazione, il giudice di merito deve conformarsi alla nuova lettura della norma anche nei giudizi pendenti.
- Non è corretto porre a carico del contribuente un generico onere di provare un motivo giustificativo della diversa residenza del coniuge, se il presupposto legale dell’esenzione è integrato dal possesso, dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale nell’immobile per cui si chiede il beneficio.
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