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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04673/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da unopposizione ad estratto di ruolo concernente una cartella di pagamento per crediti previdenziali che il debitore assumeva prescritti e/o invalidamente notificati. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire; la Corte dappello aveva confermato, rigettando anche listanza di cessazione della materia del contendere perché il credito superava i limiti dello stralcio previsto dallart. 4 del d.l. n. 119/2018. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dellart. 4 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che sussistessero i presupposti per lo stralcio ex lege del debito e quindi per la cessazione della materia del contendere; (2) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso linteresse ad agire; (3) violazione dellart. 3, comma 9, l. n. 335/1995, in relazione alla questione della prescrizione e della tutela azionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta lapplicazione dellart. 4 del d.l. n. 119/2018 da parte della corte territoriale, perché il limite di euro 1.000 va riferito al singolo carico affidato e, nel caso concreto, il carico contributivo considerato superava tale soglia. Ha poi esaminato congiuntamente secondo e terzo motivo, rilevando che lart. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto lart. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, si applica anche ai processi pendenti e richiede, per impugnare ruolo e cartella invalidamente notificata, un interesse qualificato nelle ipotesi tassative previste. Poiché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno di tali specifici pregiudizi, la Corte ha ritenuto insussistente linteresse ad impugnare lestratto di ruolo; da ciò il rigetto del secondo motivo e linammissibilità del terzo, in quanto dipendente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 del d.l. n. 119/2018

    limite di valore; stralcio ex lege del debito

    il limite di euro 1.000 si riferisce al singolo carico affidato, comprensivo di sorte capitale, interessi e sanzioni, esclusi interessi di mora e aggio della riscossione; rileva il debito residuo alla data di entrata in vigore della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    sono richiamati per censurare il mancato riconoscimento dell'interesse ad agire e l'asserita ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    richiamato in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali e alla tutela azionata.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; si applica ai processi pendenti e specifica il necessario interesse qualificato per l'impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) ...

    introduce una regola di inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, derogabile solo in presenza di uno dei pregiudizi tipizzati; concretizza l'interesse ad agire in materia di riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma del rito camerale di legittimità richiamata per la trattazione della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    fonte della condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata.

  • artt. 101, 104, 113 Cost.

    richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. n. 1 CEDU, con questioni ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, il limite previsto per lo stralcio ex lege va riferito al singolo carico affidato e non all'importo complessivo della cartella; ai fini del calcolo si considera il debito residuo alla data di riferimento, comprensivo di sorte capitale, interessi e sanzioni, ma non di interessi di mora e aggio.
  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella o il ruolo asseritamente invalidamente notificati sono impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico e qualificato pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • La disciplina introdotta sull'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché non crea un nuovo diritto ma specifica e concretizza l'interesse ad agire.
  • In assenza di allegazione e prova di uno dei pregiudizi tipizzati, deve dichiararsi l'insussistenza dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
  • Quando il motivo di ricorso successivo dipende logicamente dall'accoglimento di un motivo precedente, il suo rigetto comporta l'inammissibilità del motivo dipendente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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