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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04639/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento degli assegni familiari. In appello la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che fosse stata rinunciata, in corso di causa, l'azione nei confronti del datore di lavoro, considerato l'unico soggetto passivamente legittimato, poiché questi aveva conguagliato integralmente con l'INPS l'importo degli assegni anticipati. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che la rinuncia verso il datore non potesse spiegare effetti perché la controversia sarebbe soggetta a litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e INPS; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 797/1955, assumendo che il datore avrebbe anticipato solo parzialmente gli assegni e che, pertanto, il solo legittimato passivo sarebbe stato l'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che non sussiste litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e INPS nelle controversie relative agli assegni familiari: il rapporto previdenziale è bilaterale tra lavoratore e INPS, unico obbligato al pagamento, salvo la particolare ipotesi in cui il datore abbia ottenuto il conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non abbia effettivamente anticipato le somme. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricorrente introduceva il tema della sola anticipazione parziale del datore, elemento nuovo e comunque inconferente rispetto all'accertamento di merito secondo cui il datore aveva effettuato il conguaglio totale per importo pari alle somme da anticipare e, inoltre, l'INPS non aveva contestato il diritto alla prestazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    È stata esclusa la sua violazione perché, in materia di assegni familiari, non ricorre un litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e INPS.

  • art. 43 d.P.R. n. 797/1955

    La norma è richiamata per la disciplina del meccanismo di anticipazione/conguaglio degli assegni familiari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La sentenza impugnata aveva dato atto della rinuncia dell'INPS all'eccezione di decadenza ex art. 47, circostanza richiamata dalla Cassazione come elemento del ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie per assegni familiari non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e INPS, poiché il rapporto previdenziale resta bilaterale tra lavoratore e ente previdenziale.
  • Il datore di lavoro può assumere rilievo quale unico soggetto passivo solo nella peculiare ipotesi in cui abbia operato il conguaglio delle somme e la pretesa riguardi sostanzialmente la trattenuta o l'anticipazione indebitamente gestita dal datore.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e introduce un fatto nuovo o inconferente rispetto all'accertamento di merito contestato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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