Cassazione Civile, Ordinanza n. 04647/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento del 2019, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo rilasciato nel luglio 2021. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché ritenuto tardivo, sia rispetto ai termini per l'opposizione all'iscrizione a ruolo sia rispetto ai termini per i vizi formali. In appello il gravame era stato dichiarato inammissibile per tardività della notifica della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea esclusione della sospensione feriale dei termini; 2) l'erroneo computo della notificazione della sentenza, che sarebbe dovuta slittare al primo giorno feriale successivo perché perfezionata in giorno festivo; 3) la nullità/irregolarità della costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite difensore del libero foro, in asserita violazione della disciplina e del protocollo con l'Avvocatura dello Stato; 4) l'invalidità della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo PEC non censito nei pubblici registri; 5) la prescrizione quinquennale del credito contributivo. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto preliminare e assorbente la questione dell'interesse ad agire in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce dello jus superveniens che ha introdotto limiti tassativi alla diretta impugnabilità del ruolo/cartella non validamente notificati. Poiché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge per rendere attuale l'interesse a impugnare, la domanda originaria è stata ritenuta non proponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo incidesse sull'interesse ad agire, condizione dell'azione di natura dinamica, e ha applicato tale normativa anche al giudizio in corso. Ha quindi escluso che vi fosse un giudicato preclusivo sul punto, osservando che la Corte d'appello non si era espressamente pronunciata sull'ammissibilità sostanziale dell'originaria opposizione. Rilevato che il ricorrente non aveva dedotto elementi idonei a integrare l'interesse ad agire nei termini richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando in sostanza che la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, sia dei gradi di merito sia del giudizio di legittimità, in ragione dello jus superveniens e dell'intervento delle Sezioni Unite successivo al ricorso introduttivo.
Norme richiamate
L. 742/1969
Invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della sospensione feriale dei termini; la Corte non si sofferma sul motivo perché assorbito dalla questione preliminare dell'interesse ad agire.
R.D. n. 12/1941
Richiamato nel primo motivo per contestare l'esclusione della sospensione feriale; la questione resta assorbita.
L. n. 260/1949
Richiamato nel secondo motivo per sostenere lo slittamento della notifica della sentenza cadente in giorno festivo; motivo non esaminato nel merito per assorbimento.
c.p.c.
artt. 147, 155, 325, 617, 276, 360, 24
Le norme sono richiamate rispettivamente per la notifica telematica, il computo dei termini, il termine breve di impugnazione, l'opposizione agli atti esecutivi, le censure di legittimità e il termine per l'opposizione; la Corte non decide sui relativi motivi perché assorbiti dalla mancanza di interesse ad agire.
D.L. n. 179/2012
artt. 16-septies e 16-ter
Richiamati in relazione al perfezionamento della notifica telematica e ai registri PEC; le doglianze restano assorbite.
L. n. 53/1994
Richiamato sulla notifica via PEC; il motivo resta assorbito.
D.Lgs. n. 82/2005
Richiamato per il tema dell'indirizzo PEC non censito nei pubblici registri; non esaminato nel merito.
D.P.R. n. 602/1973
Richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento; la Corte non entra nel merito della validità della specifica notifica, perché la lite è definita sul difetto di interesse ad agire.
D.P.R. n. 602/1973
Norma centrale: introduce limiti tassativi alla diretta impugnabilità del ruolo e della cartella non notificati o invalidamente notificati, subordinando l'azione alla dimostrazione di specifici pregiudizi tipizzati; incide anche sui giudizi pendenti perché riguarda una condizione dell'azione dinamica.
D.L. n. 146/2021
Norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. 602/1973 e che la Corte applica come jus superveniens al giudizio in corso.
L. n. 215/2021
Legge di conversione del D.L. 146/2021, richiamata per l'introduzione della disciplina sull'estratto di ruolo.
L. n. 335/1995
Invocata nel quinto motivo sulla prescrizione quinquennale del credito contributivo; motivo assorbito.
art. 6 CEDU
Richiamato solo in relazione alle questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina, indicate come manifestamente infondate.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato solo ai fini delle questioni di costituzionalità della norma sull'estratto di ruolo.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti quando incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione a struttura dinamica e può mutare fino alla decisione.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla legge; in mancanza, la domanda è improponibile.
- Quando la questione preliminare dell'interesse ad agire è assorbente, non occorre esaminare le ulteriori censure sulla ritualità della notifica, sui termini di impugnazione, sulla rappresentanza processuale dell'ente o sulla prescrizione del credito.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il difetto originario di interesse ad agire anche se il giudice di merito non si è pronunciato espressamente sul punto e non risulta un giudicato interno impeditivo.
- In presenza di jus superveniens che definisce i presupposti dell'azione, la sentenza che abbia deciso la lite senza considerare tale disciplina può essere cassata senza rinvio se la domanda non era originariamente proponibile.
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