Cassazione Civile, Ordinanza n. 04668/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente impugnava un estratto di ruolo ricevuto il 30/08/2019, riferito a una cartella di pagamento INAIL e a diversi avvisi di addebito INPS, deducendo la nullità o inesistenza delle notifiche degli atti presupposti e, per conseguenza, la prescrizione dei crediti contributivi. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per pagamento del debito verso INAIL e rigettato il resto dell’opposizione; la corte d’appello aveva poi respinto l’appello ritenendo mancante un interesse concreto e attuale a impugnare l’estratto di ruolo, oltre che infondate le doglianze di merito. In cassazione la società deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della domanda e mancato esame dell’accertamento negativo del credito; (3) violazione delle norme sulla notificazione via PEC e dell’art. 2697 c.c. con riferimento alle notifiche INPS; (4) nullità della sentenza per inesistenza delle notifiche PEC da indirizzo non inserito negli elenchi pubblici; (5) omessa pronuncia sulla prescrizione di specifici avvisi di addebito; (6) violazione dell’art. 2944 c.c. perché definizioni agevolate, rateazioni e pagamenti parziali non integrerebbero riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha innanzitutto escluso la carenza di legittimazione passiva di INAIL, rilevando che l’impugnazione nei suoi confronti aveva mera funzione di litis denuntiatio, poiché la statuizione di estinzione del credito INAIL era già passata in giudicato. Nel merito, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, perché la corte territoriale aveva svolto un autonomo e sufficiente apprezzamento dell’interesse ad agire, con motivazione conforme al minimo costituzionale, e aveva correttamente esaminato preliminarmente il difetto di interesse ad agire, assorbente rispetto al merito. Ha inoltre valorizzato lo ius superveniens dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, interpretato dalle Sezioni unite nel senso della applicabilità ai processi pendenti e della specificazione dell’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non validamente notificati. Poiché la ricorrente non aveva allegato né provato uno dei pregiudizi tipizzati dalla nuova norma, è stata confermata l’insussistenza dell’interesse a impugnare l’estratto di ruolo. I motivi dal terzo al sesto, tutti attinenti al merito delle notifiche e della prescrizione, sono stati dichiarati inammissibili perché presupponevano proprio quell’interesse che era stato escluso. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente perché la corte d’appello ha espresso un autonomo e puntuale apprezzamento sull’interesse ad agire, soddisfacendo il minimo costituzionale di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il richiamo ai precedenti e la motivazione sviluppata dalla corte territoriale sono stati considerati idonei a sorreggere la decisione.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire è stato valorizzato come presupposto preliminare e assorbente rispetto all’esame del merito dell’opposizione all’estratto di ruolo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia, perché la corte territoriale ha deciso prima sulla mancanza di interesse ad agire, questione preliminare rispetto al merito della domanda di accertamento negativo.
art. 276 c.p.c.
È stato ritenuto corretto l’ordine logico seguito dal giudice di merito, che ha affrontato prima la questione preliminare dell’interesse ad agire.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione per i motivi di violazione di legge, ma le censure che presupponevano il merito sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione per le censure di nullità della sentenza; tali censure sono state respinte o dichiarate infondate/inammissibili secondo il caso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa all’esito della camera di consiglio prevista per il rito camerale di legittimità.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
La norma è stata applicata ai processi pendenti ed è stata letta come specificazione del requisito dell’interesse ad agire, ammettendo l’impugnazione solo in presenza dei pregiudizi tipizzati dal legislatore.
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021
È stato richiamato come fonte dello ius superveniens che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato posto a base dell’atto di accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 91 c.p.c.
Ha fondato la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 2944 c.c.
La censura sulla interruzione della prescrizione tramite riconoscimento del debito è stata ritenuta irrilevante/inammissibile perché attinente al merito, precluso dal difetto di interesse ad agire.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto l’estratto di ruolo, il giudice deve verificare preliminarmente l’esistenza di un interesse concreto, attuale e qualificato all’impugnazione; in difetto, le questioni di merito sulla validità della notifica, sulla prescrizione o sull’efficacia interruttiva di atti e pagamenti restano assorbite.
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dallo ius superveniens, si applica anche ai processi pendenti e delimita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito respinge la domanda dopo avere risolto in via preliminare una questione assorbente, come il difetto di interesse ad agire.
- La motivazione è sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, quando il giudice di merito esprime un autonomo apprezzamento della questione decisiva e consente di comprendere l’iter logico della decisione.
- Le censure che presuppongono l’esame del merito sono inammissibili se la decisione impugnata ha correttamente negato in via preliminare il requisito processuale dell’interesse ad agire.
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