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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04599/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente comunale per il pagamento di varie voci retributive maturate nell'ambito del pubblico impiego: indennità per specifiche responsabilità, indennità per ulteriori specifiche responsabilità e indennità di rischio, riferite a diversi anni di servizio. Il Comune ha proposto opposizione e la domanda è stata respinta sia in primo che in secondo grado. La Corte d'appello ha ritenuto, da un lato, che i compensi rivendicati potessero essere riconosciuti solo nel rispetto della copertura finanziaria e delle previsioni di spesa di cui all'art. 191 T.U.E.L.; dall'altro, ha escluso che operasse la deroga invocata ai sensi dell'art. 183, comma 2, T.U.E.L., osservando che si trattava di indennità non qualificabili come spese fisse e continuative e che, in base alla contrattazione integrativa, non risultavano comunque dovute: per alcuni anni mancavano gli adempimenti richiesti per l'indennità da specifiche responsabilità; per altri anni non vi era titolo perché il lavoratore aveva già percepito l'altra indennità e il contratto prevedeva la non cumulabilità; quanto all'indennità di rischio, la posizione lavorativa non rientrava tra quelle beneficiarie. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 191 T.U.E.L., sostenendo che la regola della necessaria copertura della spesa varrebbe solo nei rapporti con i privati fornitori di beni, servizi e opere; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 183, comma 2, T.U.E.L., assumendo che i trattamenti retributivi dei dipendenti rientrerebbero tra le spese obbligatorie e ripetitive suscettibili di impegno automatico di spesa e quindi nella deroga al principio di cui all'art. 191. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non attingeva tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché non censurava anche le ulteriori ragioni di rigetto fondate sulla disciplina contrattuale e sulla concreta insussistenza del diritto alle indennità richieste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome: non solo l'applicazione del principio di copertura finanziaria e il mancato operare della deroga di cui all'art. 183, comma 2, T.U.E.L., ma anche la non spettanza delle indennità secondo la disciplina del contratto collettivo e del contratto integrativo, per mancanza dei presupposti, per la non cumulabilità e per l'estraneità della posizione lavorativa all'indennità di rischio. Poiché i motivi di ricorso si erano confrontati solo con alcune di tali ragioni e non con tutte, la censura è risultata inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 191 T.U.E.L.

    la Corte d'appello lo ha considerato come principio di necessaria copertura finanziaria della spesa applicabile ai trattamenti retributivi rivendicati; la Cassazione non entra nel merito della corretta applicazione, ma rileva che la censura non colpisce tutte le rationes decidendi

  • art. 183, comma 2, T.U.E.L.

    invocato come norma derogatoria rispetto al principio di cui all'art. 191; la Corte territoriale ha escluso che le indennità pretese rientrassero tra le spese obbligatorie e ripetitive idonee a far sorgere impegno automatico di spesa

  • art. 36, comma 1, CCNL Enti Locali per il quadriennio 2002/2005

    richiamato quale fonte dell'indennità per specifiche responsabilità disciplinata dalla contrattazione integrativa

  • art. 17, comma 2, lett. f, CCNL di comparto 1.4.1999

    individua la base contrattuale dell'indennità per specifiche responsabilità poi regolata dall'integrativo

  • art. 36, comma 2, CCNL Enti Locali per il quadriennio 2002/2005

    richiamato quale fonte dell'ulteriore indennità per specifiche responsabilità, poi collocata nella lett. i dell'art. 17, comma 2

  • art. 17, comma 2, lett. i, CCNL di comparto 1.4.1999

    base contrattuale dell'indennità per specifiche responsabilità oggetto di contestazione

  • art. 41 CCNL Enti Locali

    fonte dell'indennità di rischio, da erogarsi secondo i presupposti fissati dagli artt. 37 e 26 del medesimo contratto

  • art. 32 del contratto integrativo 2.12.2013

    richiamato per gli adempimenti richiesti ai fini dell'indennità per particolari o specifiche responsabilità negli anni 2013 e 2014

  • art. 31 del contratto integrativo esecutivo del disposto dell'art. 17, comma 2, lett. i

    richiamato per l'assetto dell'ulteriore indennità per specifiche responsabilità e per l'assenza di titolo negli anni in cui era già stata percepita l'altra indennità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 37 CCNL Enti Locali

    richiamato come parametro per i presupposti dell'indennità di rischio

  • art. 26 CCNL Enti Locali

    richiamato come parametro per i presupposti dell'indennità di rischio

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Se la censura investe solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, l'esame delle ulteriori doglianze diventa irrilevante, perché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla motivazione non censurata.
  • In materia di trattamento economico nel pubblico impiego locale, la pretesa pagamento di indennità contrattuali può essere scrutinata non solo sul piano della copertura finanziaria e dell'impegno di spesa, ma anche sulla base dei presupposti sostanziali previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa.
  • L'indennità è esigibile solo se risultano integrati i presupposti contrattuali specificamente richiesti; la mera allegazione della prestazione lavorativa o della funzione svolta non basta quando il contratto subordinI il compenso ad adempimenti, condizioni di attribuzione o limiti di non cumulabilità.
  • Il principio di necessaria copertura finanziaria e le regole di bilancio dell'ente possono concorrere con la disciplina contrattuale nel delimitare l'esigibilità delle voci retributive del dipendente pubblico locale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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