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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui era stato richiesto il versamento della tassa automobilistica per un determinato anno di imposta, riferita a un veicolo risultante nei pubblici registri intestato a una società fiduciaria. La società ha impugnato l’atto sostenendo di non essere il proprietario sostanziale del bene, poiché l’autovettura era amministrata per conto di terzi in forza di un rapporto fiduciario. In cassazione ha articolato cinque motivi, tutti centrati sul dedotto difetto di legittimazione passiva della fiduciaria: violazione della disciplina sulla tassa automobilistica e della normativa sulle società fiduciarie; errata considerazione della titolarità effettiva del bene anziché della sola intestazione formale; omessa valorizzazione della documentazione contabile e del contratto fiduciario; violazione dei principi sulla riservatezza dell’intestazione fiduciaria; e, in subordine, contestazione della rilevanza della mancata impugnazione di un presunto avviso di accertamento. La ricorrente ha sostenuto che il tributo dovesse gravare sul fiduciante, non sulla fiduciaria, e che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per individuare il reale titolare del veicolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, in linea generale, la tassa automobilistica è collegata alla proprietà effettiva del veicolo e che l’intestazione al PRA costituisce una presunzione relativa superabile con prova contraria. Tuttavia ha affermato che, nella specifica fattispecie, la società fiduciaria non può sottrarsi al pagamento del tributo: l’art. 5, comma 29, del d.l. n. 953/1982, norma speciale di settore, è costruito per assicurare all’amministrazione l’immediata individuazione del soggetto tenuto al pagamento e rende il rapporto fiduciario non opponibile al fisco. La società intestataria formale resta quindi responsabile d’imposta, con possibilità di rivalsa o di indicazione del reale proprietario nei rapporti interni, ma senza che ciò escluda la pretesa erariale. È stata anche esclusa la pertinenza dei poteri istruttori invocati dalla ricorrente e irrilevante la tesi dello stralcio del debito non adeguatamente documentata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    comma 29; nella sentenza è richiamato anche come "trentaduesimo comma"

    Costituisce norma speciale di settore: individua il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica in base alle risultanze del PRA, configura una presunzione relativa e consente all’amministrazione di evitare ricerche sull’effettivo proprietario; nella fattispecie la disciplina rende non opponibile al fisco il patto fiduciario.

  • art. 30 L.R. Lombardia 14/2003

    Richiamato dalla ricorrente quale norma regionale in materia di tassa automobilistica, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell’accoglimento.

  • art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1966

    Le società fiduciarie assumono, sotto forma di impresa, l’amministrazione di beni per conto terzi; da ciò la Corte desume che non sono proprietarie dei beni amministrati nei confronti dei terzi.

  • art. 3-bis, L. 148/1987

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle società fiduciarie; non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dello schema della fiducia; non è posto a base della decisione di rigetto.

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I poteri istruttori dell’amministrazione non sono ritenuti necessari nella specie, perché la norma speciale sulla tassa automobilistica evita la ricerca dell’effettivo titolare e fa leva sull’intestazione formale.

  • art. 1, R.D. 29 marzo 1942, n. 239

    Richiamato dalla ricorrente come termine di raffronto per la disciplina dello svelamento del fiduciante; la Corte lo considera non determinante nel caso esaminato.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte richiama il potere di decidere la causa alla stregua dei principi di diritto affermati, rigettando il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere la rilevabilità della legittimazione in ogni stato e grado; la censura è stata comunque assorbita nel rigetto complessivo.

  • art. 53 Cost.

    Evocato nel precedente costituzionale richiamato dalla Corte per affermare la legittimità della presunzione relativa collegata al PRA.

  • Corte cost. 14 aprile 1993, n. 164

    Ha chiarito che l’annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale e serve ad agevolare l’individuazione dell’obbligato, senza porre una presunzione assoluta.

Massime di principio

  • Nella tassa automobilistica, l’iscrizione al PRA non vale come presunzione assoluta di proprietà, ma come presunzione relativa superabile con prova contraria documentale; tuttavia la disciplina speciale può comunque imputare il pagamento al soggetto intestatario formale quale responsabile d’imposta.
  • Il rapporto fiduciario non è di per sé opponibile al fisco quando la normativa di settore costruisce il prelievo sull’immediatezza dell’individuazione dell’obbligato mediante il dato formale del registro pubblico.
  • La società fiduciaria, pur non essendo proprietaria sostanziale del bene amministrato, può restare tenuta al pagamento del tributo se risulta intestataria del veicolo e la norma speciale la pone quale responsabile d’imposta, fermo il diritto di rivalsa verso il fiduciante.
  • I poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria non devono essere esercitati per ricercare l’effettivo proprietario quando la legge tributaria speciale intende evitare tale indagine e collega la pretesa al soggetto risultante dai registri pubblici.
  • Le questioni sulla titolarità effettiva del bene e sulla tutela della riservatezza fiduciaria non escludono, nei rapporti con l’erario, l’operatività di un meccanismo presuntivo speciale che assicuri l’immediata individuazione del soggetto passivo o responsabile dell’imposta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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