Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2002 e 2003, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ha contestato, tra l’altro, il mancato invio della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) prima dell’iscrizione a ruolo e ha sostenuto che tale omissione determinasse la nullità o la decadenza della cartella. La contribuente ha inoltre censurato la motivazione della CTR e la prova dell’avvenuto invio della comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la comunicazione preventiva non è necessaria quando il controllo automatizzato si limita a liquidare imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, poiché in tal caso non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione né errori dichiarativi da chiarire. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 opera invece quando dal controllo emergono profili sostanziali di incertezza o la necessità di chiarimenti o documenti. Il motivo relativo alla prova dell’invio è stato dichiarato assorbito, perché la comunicazione non era dovuta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalla dichiarazione. La cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione quando l’ufficio si limita a richiedere imposte dichiarate e non versate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito la preventiva comunicazione non è condizione necessaria per la cartella relativa a imposte dichiarate e non versate.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente [...] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

    L’avviso bonario è obbligatorio, a pena di nullità, solo quando il controllo evidenzia incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o richiede chiarimenti e documenti. Non è necessario per il semplice mancato pagamento di somme correttamente dichiarate.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Nel giudizio di cassazione limita la produzione di nuovi documenti; pertanto la sentenza di fallimento depositata dalla ricorrente non ha inciso sul giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti

    Le norme sull’interruzione del processo non si applicano al giudizio di cassazione con impulso d’ufficio; la dichiarazione di fallimento può rilevare eventualmente nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nelle cartelle derivanti da controllo automatizzato, se l’amministrazione recupera esclusivamente imposte indicate nella dichiarazione ma non pagate, l’avviso bonario non è normalmente obbligatorio.
  • L’obbligo di comunicazione preventiva sorge quando il controllo rileva errori, incongruenze o incertezze rilevanti che richiedono chiarimenti del contribuente o la produzione di documenti.
  • La generica complessità o pluralità degli addebiti non dimostra, da sola, l’esistenza di incertezze rilevanti: il contribuente deve indicare e provare quali elementi della dichiarazione necessitassero di chiarimenti.
  • La contestazione della mancata o irregolare notifica dell’avviso bonario diventa irrilevante se si accerta preliminarmente che tale comunicazione non era dovuta.
  • Prima di impugnare una cartella, occorre distinguere tra recupero di somme già dichiarate e non versate e correzione di errori o anomalie della dichiarazione: solo nel secondo caso l’omissione dell’avviso può comportare conseguenze sulla validità dell’iscrizione a ruolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.