Sentenza del 08/06/2016 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Accertamento utili extra-bilancio - Presunzione distribuzione utili extra-bilancio ai soci di società a ristretta base societaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'imputazione personale degli utili extracontabili accertati in capo alla società e la presunta distribuzione degli stessi ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Contestava inoltre la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per motivazione insufficiente o per relationem rispetto all'accertamento notificato alla società.
La decisione
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima, in quanto riferita a una società a ristretta base sociale caratterizzata da reciproco controllo e da una presunta complicità tra i soci. L'imputazione degli utili può avvenire in proporzione alle quote di partecipazione, salvo che il contribuente dimostri concretamente che le somme siano state accantonate dalla società o reinvestite e non distribuite. È stata inoltre ritenuta valida la motivazione per relationem dell'avviso rivolto al socio, mediante richiamo all'accertamento notificato alla società, considerato il particolare vincolo di solidarietà e controllo tipico della ristretta compagine societaria. Il ricorso è quindi risultato infondato e ha prevalso la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 3 della Legge n. 241/1990
La motivazione dell'avviso di accertamento può essere redatta per relationem, mediante richiamo a un altro atto, quando il richiamo consente al destinatario di comprendere adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria. Nel caso esaminato, il richiamo all'accertamento notificato alla società è stato ritenuto sufficiente.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con base sociale ristretta, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare la presunzione relativa che tali utili siano stati distribuiti ai soci.
- La presunzione non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta e specifica dell'accantonamento, del reinvestimento o della mancata disponibilità personale delle somme.
- La distribuzione presunta viene normalmente imputata ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, salvo prova contraria.
- La motivazione per relationem dell'accertamento al socio può essere valida se richiama in modo comprensibile l'accertamento societario e consente una concreta difesa.
- La mera contestazione dell'assenza di distribuzione, senza documentazione contabile, bancaria o societaria idonea, di regola non è sufficiente a superare la presunzione.
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