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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRPEF - Cessione di partecipazione in s.a.s. con prevalente patrimonio immobiliare all'estero - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA - Nozione di bene immobile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'assoggettamento a IRPEF della plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipazione nella s.a.s., sostenendo che gli immobili detenuti dalla società si trovavano all'estero e che, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, la relativa disciplina sui beni immobili non fosse applicabile o non consentisse la tassazione italiana.

La decisione

La tesi dei ricorrenti è stata respinta. La Convenzione Italia-USA considera beni immobili anche le partecipazioni in società il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da beni immobili. Tuttavia, poiché la società partecipata era fiscalmente residente in Italia, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è stata ritenuta imponibile in capo ai soci residenti in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, anche se gli immobili della società erano localizzati all'estero.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lett. c), TUIR

    Art. 67, comma 1, lett. c), TUIR

    La plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione costituisce reddito diverso imponibile per il socio residente, secondo le condizioni previste dalla norma, indipendentemente dalla localizzazione all'estero degli immobili appartenenti alla società partecipata.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d'America

    La nozione di bene immobile include anche le partecipazioni in società il cui patrimonio consista interamente o principalmente in beni immobili.

    La nozione convenzionale di bene immobile è ampia e comprende anche partecipazioni societarie qualificabili come immobiliari in ragione della composizione del patrimonio della società. La localizzazione estera degli immobili non esclude, nel caso esaminato, l'imposizione italiana della plusvalenza in capo ai soci residenti.

Massime di principio

  • Per determinare la tassazione di una plusvalenza da cessione di partecipazioni occorre considerare sia la residenza fiscale del socio sia quella della società partecipata, non soltanto il luogo in cui sono situati gli immobili.
  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni assimila a beni immobili le partecipazioni in società prevalentemente immobiliari, tale qualificazione può incidere sulla distribuzione della potestà impositiva tra gli Stati.
  • La partecipazione in una società fiscalmente residente in Italia può generare una plusvalenza imponibile in Italia per il socio residente, anche se il patrimonio immobiliare della società è interamente o prevalentemente situato all'estero.
  • Prima di concludere per l'esenzione o la non imponibilità internazionale, è necessario verificare il testo della convenzione applicabile, la residenza fiscale dei soggetti coinvolti, la composizione del patrimonio sociale e la disciplina interna dell'art. 67 TUIR.

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