Sentenza del 08/06/2016 n. 133 - Comm. Trib. I grado di Trento
IMPOSTA FABBRICAZIONE - GAS NATURALE USO INDUSTRIALE - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA - NON SUSSISTENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività di approvvigionamento del gas naturale allo stato liquido, successiva trasformazione allo stato gassoso e produzione di acqua calda sanitaria destinata a diversi utenti costituisse un uso industriale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995. La controversia riguardava quindi l'individuazione del momento e del criterio rilevante per determinare l'aliquota delle accise: l'attività svolta dal gestore prima della cessione del gas oppure l'uso finale effettuato dai consumatori.
La decisione
La domanda è stata respinta. È stato stabilito che la gestione del deposito, la vaporizzazione del gas e la produzione di acqua calda sanitaria destinata all'erogazione a vari utenti non rientrano, di per sé, negli usi industriali agevolati previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995. L'aliquota deve essere determinata in base all'uso che il consumatore finale intende fare dell'energia termica acquistata; è invece irrilevante l'attività svolta dal fornitore prima della cessione.
Norme richiamate
Art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)
L'agevolazione per gli usi industriali non si applica automaticamente in ragione dell'attività esercitata dal fornitore o della trasformazione fisica del gas. Occorre considerare l'utilizzo finale dell'energia termica da parte del consumatore.
Massime di principio
- Per stabilire l'aliquota delle accise sul gas naturale rileva principalmente la destinazione e l'uso finale dell'energia, non la mera attività tecnica o commerciale svolta dal soggetto che la fornisce.
- La trasformazione del gas da liquido a gassoso, la gestione di un deposito o la produzione di acqua calda sanitaria non sono sufficienti, da sole, a qualificare l'utilizzo come industriale.
- Le aliquote agevolate devono essere interpretate restrittivamente: chi invoca l'agevolazione deve dimostrare che l'uso finale rientra esattamente nei presupposti previsti dalla norma.
- Quando il gas o l'energia termica sono ceduti a diversi utenti, l'eventuale qualificazione industriale va valutata in relazione agli usi dei singoli consumatori finali, non all'attività complessiva del gestore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 412 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →