Sentenza del 08/06/2016 n. 412 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 e 65 TFUE - Imposta di successione sulle donazioni - Donazione di immobile nel territorio nazionale - Normativa nazionale e deduzione più elevata per i residenti rispetto ai non residenti - Regime opzionale che consente a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro UE il beneficio alla deduzione più elevata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il calcolo dell'imposta sulle donazioni relativa alla donazione di quote di un immobile situato in Germania. Poiché donante e beneficiarie erano non residenti in Germania, l'amministrazione aveva applicato la deduzione personale ridotta di 2.000 euro, anziché quella ordinaria di 400.000 euro prevista per le donazioni soggette a imposizione illimitata. La normativa tedesca consentiva al beneficiario non residente di chiedere la deduzione maggiore, ma subordinava tale scelta al cumulo di tutte le donazioni ricevute dal medesimo donante nei dieci anni precedenti e successivi, creando un periodo di riferimento potenzialmente ventennale, più gravoso rispetto a quello applicabile quando almeno una parte è residente in Germania.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano sia all'applicazione automatica della deduzione ridotta alle donazioni tra non residenti, sia al regime opzionale che concede la deduzione maggiore solo imponendo il cumulo delle donazioni relative ai dieci anni precedenti e ai dieci successivi. La differenza di trattamento costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali: le situazioni dei residenti e dei non residenti sono oggettivamente comparabili quando l'imposta riguarda un immobile situato nello Stato membro e il rapporto familiare e il valore del bene sono valutati secondo gli stessi criteri. Spetta al giudice tedesco applicare la pronuncia, interpretare il diritto nazionale e determinare le conseguenze concrete, comprese quelle relative alla deduzione spettante alla ricorrente.
Norme richiamate
Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
Vieta in via generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri.
Le donazioni di beni immobili rientrano nella libera circolazione dei capitali. Una disciplina fiscale che renda meno favorevoli le donazioni transfrontaliere può costituire una restrizione vietata.
Articolo 65 TFUE
Le differenze tra contribuenti fondate sul luogo di residenza non devono costituire una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.
Gli Stati possono distinguere tra residenti e non residenti solo se le situazioni non sono oggettivamente comparabili oppure se la differenza è giustificata, proporzionata e non discriminatoria.
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, articolo 2, paragrafi 1 e 3
Su istanza del beneficiario, il trasferimento può essere trattato come soggetto a obbligo tributario illimitato.
La possibilità facoltativa di chiedere il regime più favorevole non elimina l'illegittimità della disciplina se, in assenza di opzione, si applica automaticamente un regime incompatibile o se l'opzione è gravata da condizioni sproporzionate.
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, articolo 14
Le devoluzioni multiple provenienti dalla medesima persona vengono cumulate entro il periodo previsto dalla legge.
Il cumulo dei trasferimenti può essere rilevante per il calcolo dell'imposta, ma non può determinare per i non residenti un periodo di riferimento più oneroso rispetto a quello applicato in situazioni comparabili.
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, articolo 16
Per l'obbligo tributario illimitato sono previste deduzioni elevate; per l'obbligo tributario limitato la deduzione è sostituita da 2.000 euro.
La deduzione fortemente ridotta per i non residenti, applicata a una donazione di immobile tedesco, è incompatibile con la libera circolazione dei capitali quando non esiste una differenza oggettiva che giustifichi il trattamento.
Articolo 1 della direttiva 88/361/CEE
Tra i movimenti di capitali a carattere personale figurano le donazioni e le dotazioni.
La direttiva conferma che le donazioni costituiscono movimenti di capitale ai fini della tutela della libera circolazione.
Massime di principio
- Una normativa fiscale nazionale non può applicare automaticamente a una donazione transfrontaliera una deduzione molto inferiore solo perché donante e beneficiario non sono residenti nello Stato in cui si trova l'immobile.
- Quando l'imposta riguarda un immobile situato nello Stato membro e si basa sul valore del bene e sul rapporto familiare, residenti e non residenti sono normalmente situazioni comparabili.
- Un'opzione che consenta al contribuente di ottenere il beneficio fiscale previsto per i residenti non sana, da sola, una disciplina automaticamente discriminatoria.
- Le condizioni collegate all'opzione non possono imporre ai non residenti un periodo di cumulo delle donazioni più lungo o imprevedibile rispetto a quello applicato ai residenti.
- Per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione occorre confrontare non solo l'importo della deduzione, ma anche tutti gli effetti fiscali complessivi dell'opzione, inclusi cumulo, durata del periodo rilevante e prevedibilità dell'imposta.
- La pronuncia pregiudiziale stabilisce il principio europeo, mentre il giudice nazionale deve applicarlo al caso concreto e determinare l'eventuale ricalcolo dell'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 133 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 8 giu 2016Sentenza del 08/06/2016 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →