Sentenza del 08/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Processo tributario - Giurisdizione tributaria - Atto di pignoramento presso terzi - Difetto di giurisdizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'atto di pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973, chiedendo che la controversia fosse esaminata dal giudice tributario. La questione riguardava, in particolare, la giurisdizione competente a conoscere delle contestazioni relative a un atto inserito nella fase di esecuzione forzata.
La decisione
È stato dichiarato il difetto di giurisdizione della commissione tributaria. Il pignoramento presso terzi previsto dall'articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973 costituisce un atto dell'esecuzione forzata e le relative contestazioni devono essere proposte davanti al Tribunale competente in funzione di giudice dell'esecuzione, secondo le regole proprie dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Il ricorso davanti al giudice tributario, quindi, non può essere esaminato nel merito.
Norme richiamate
Articolo 72-bis del d.P.R. 602/1973
Disciplina il pignoramento dei crediti presso terzi nell'ambito della riscossione mediante ruolo. L'atto, pur fondandosi su una pretesa tributaria, appartiene alla fase esecutiva della riscossione.
Norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata
Le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata, compreso il pignoramento presso terzi, sono devolute al Tribunale quale giudice dell'esecuzione e non al giudice tributario.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra contestazioni relative alla formazione o alla validità del titolo tributario e contestazioni riguardanti gli atti esecutivi successivi.
- Il pignoramento presso terzi è normalmente un atto dell'esecuzione forzata: le opposizioni contro tale atto devono essere proposte davanti al Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione.
- La natura tributaria del credito non determina automaticamente la giurisdizione tributaria su ogni atto della riscossione.
- Se si contesta direttamente l'esistenza, la validità o la notifica della cartella o dell'atto impositivo, la competenza può appartenere al giudice tributario; se invece si contesta il modo in cui il credito viene eseguito, la competenza è generalmente del giudice ordinario dell'esecuzione.
- La proposizione dell'impugnazione davanti al giudice privo di giurisdizione può comportare l'inammissibilità o la definizione del giudizio senza esame del merito, rendendo necessario rivolgersi al giudice competente nei termini applicabili.
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