Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativi agli anni 2010 e 2011, concernenti un appartamento sito in Viterbo concesso in comodato al figlio della contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello il Comune ha ottenuto la riforma della decisione, sul rilievo che l'esenzione prevista dal regolamento comunale ICI per l'immobile concesso in comodato a un parente in linea retta entro il secondo grado, destinato a residenza, non spettasse per mancata presentazione della relativa denuncia/istanza. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per tardiva comunicazione dell'avviso di fissazione della pubblica udienza, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) nullità per violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che il motivo dell'ente sulla mancata istanza di esenzione integrasse eccezione nuova e inammissibile; 3) errore nell'interpretazione dell'art. 5 del regolamento comunale ICI e mancata applicazione degli artt. 6 e 10 della L. n. 212/2000, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto necessaria una specifica istanza entro un termine, nonostante l'ente fosse già a conoscenza della concessione in comodato e della destinazione a residenza del figlio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, concernente la tardiva comunicazione dell'avviso di trattazione in pubblica udienza nel giudizio tributario d'appello, quale lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, quando la nullità processuale non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la questione è di mero diritto, la Corte di cassazione può decidere; ma nel caso concreto, poiché la questione sull'esenzione ICI imponeva valutazioni in fatto e risultava anche dedotta una preclusione alla produzione documentale, il rinvio è stato ritenuto necessario.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione dell'udienza nel contenzioso tributario assolve a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; deve intervenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le norme sul primo grado sono richiamate anche nel giudizio di appello tributario, compresa la disciplina delle comunicazioni e dei termini per le produzioni documentali.
Richiamato quale parametro della lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Richiamato nel motivo di nullità processuale, in connessione con la lesione del diritto di difesa.
Nel processo tributario non opera in modo pieno il divieto di nuove eccezioni e nuove produzioni proprio del giudizio civile ordinario, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge nell'interpretazione del regolamento comunale ICI e della normativa di favore.
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I documenti nel processo tributario devono essere depositati fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine è considerato perentorio.
art. 24, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le produzioni documentali devono avvenire con le formalità previste per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., ma entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, con natura perentoria.
art. 24 Cost.
Richiamato per denunciare la lesione del diritto di difesa a causa della tardiva comunicazione dell'udienza e della conseguente preclusione probatoria.
art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 447
Richiamato in relazione al regolamento comunale ICI e alla possibilità per il comune di disciplinare agevolazioni/esenzioni.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente quale norma da applicare in senso favorevole al contribuente.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente quale norma di tutela dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
Cita il nuovo assetto denominatorio della Commissione tributaria regionale, ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve rispettare il termine minimo di trenta giorni; la sua tardività determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La nullità derivante dalla mancata o tardiva comunicazione dell'udienza non impone necessariamente il rinvio al giudice di merito: la Corte di cassazione può decidere nel merito solo se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e la questione è di mero diritto.
- Nel giudizio tributario d'appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa oltre i limiti del processo civile ordinario, ma deve comunque avvenire nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza; il termine è funzionale al contraddittorio e al diritto di difesa.
- La disciplina speciale del processo tributario attenua il divieto di nuove eccezioni e nuove produzioni di cui all'art. 345 c.p.c., ma restano fermi i termini e le modalità previsti dal d.lgs. n. 546/1992.
- Quando la decisione impugnata dipende da un accertamento in fatto sulla spettanza di un'agevolazione tributaria, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se la causa richiede una valutazione puntuale delle risultanze probatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06226/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →