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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06521/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IVA e imposte dirette perché riteneva indeducibili costi fatturati in relazione a operazioni inesistenti. L'accertamento traeva origine da indagini su una filiera di società operanti nel commercio di telefoni cellulari, ritenute inserite in una frode carosello: una società fornitrice era considerata priva di adeguata struttura operativa, e le operazioni risultavano sospette anche per la mancanza dei numeri seriali dei telefoni nelle fatture e per il mancato rinvenimento degli acquirenti finali. La CTP respingeva il ricorso della contribuente, ma la CTR riformava la decisione ritenendo che, trattandosi a suo avviso di operazioni soggettivamente inesistenti, bastasse la prova della buona fede della società acquirente e della sua inconsapevolezza del carattere fraudolento dell'operazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 109 TUIR, 17, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva applicato la regola probatoria sbagliata: nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti la contribuente doveva provare l'effettiva esistenza delle operazioni, non soltanto la propria buona fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha qualificato correttamente il rilievo fiscale come riferito a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poiché la contestazione riguardava un trasferimento di merce mai avvenuto, e non una mera interposizione fittizia di soggetti nella catena commerciale. Di conseguenza ha affermato che la CTR aveva errato nel richiamare il regime probatorio delle operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato per sostenere la non deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti; la Corte ne considera la violazione in relazione alla corretta ripartizione dell'onere probatorio.

  • artt. 17, 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati come norme IVA violate dall'accertamento impugnato e nel quadro della disciplina delle fatture e della detrazione/deducibilità in presenza di operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per censurare l'erronea applicazione della regola sull'onere della prova: nelle operazioni oggettivamente inesistenti il contribuente deve provare l'effettività dell'operazione.

  • art. 366-bis c.p.c.

    La Corte esclude l'inammissibilità fondata sulla mancanza del momento di sintesi perché la norma era stata abrogata.

  • art. 47 l. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamato per l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, la questione centrale è la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione; il contribuente non può limitarsi a invocare la propria buona fede o la regolarità formale della contabilità.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'onere probatorio si atteggia in modo diverso rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti: non basta provare l'assenza di consapevolezza della frode, ma occorre dimostrare che la cessione o prestazione sia realmente avvenuta.
  • L'erronea qualificazione della fattispecie fiscale comporta l'applicazione di una regola probatoria non pertinente e integra vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Le eccezioni di inammissibilità che si fondano su requisiti processuali non più vigenti o su contestazioni di merito mascherate da questioni di fatto non possono essere accolte se il ricorso investe realmente la corretta applicazione della regola probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioOnere della prova
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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