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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32713/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Più docenti avevano adito il Tribunale chiedendo, previa disapplicazione delle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui escludevano la valutabilità del servizio, il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato in scuole paritarie nella stessa misura di quello svolto in scuole statali, con conseguente ricalcolo del punteggio in graduatoria per la mobilità territoriale e attribuzione della sede spettante. Una delle ricorrenti aveva inoltre chiesto il riconoscimento di una precedenza nella mobilità rispetto ai docenti assunti nelle fasi B e C della legge n. 107 del 2015. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’appello aveva confermato nel merito, modificando solo la statuizione sulle spese. Il Ministero ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 conv. in l. n. 153 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini del punteggio per la mobilità territoriale del personale docente statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, in base al principio di diritto già consolidato nella propria giurisprudenza, il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è riconoscibile, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, per la non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, in difetto di una specifica norma di legge che disponga il riconoscimento. Ha osservato che la legge n. 62 del 2000 ha equiparato il valore del titolo di studio e la qualità del servizio di istruzione reso agli alunni, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello della scuola statale né ha esteso alle scuole paritarie il regime delle scuole pareggiate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto delle domande originarie dei docenti. Le spese dell’intero processo sono state compensate, perché l’indirizzo giurisprudenziale richiamato si è consolidato solo dopo l’introduzione del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali, in assenza di una previsione di legge che lo permetta

  • art. 490 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato insieme all’art. 485 nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione decisoria

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001 conv. dalla legge n. 153 del 2001

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro normativo sulla valutazione del servizio, senza diversa interpretazione autonoma nel testo

  • nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016

    la clausola contrattuale che escludeva la valutabilità del servizio nelle scuole paritarie è stata posta a base della domanda dei docenti e contestata dal Ministero

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per denunciare una errata interpretazione della disciplina pattizia applicabile alla mobilità

  • legge n. 62 del 2000

    ha istituito le scuole paritarie garantendo agli alunni un trattamento equipollente quanto al valore del titolo di studio e alla qualità del servizio di istruzione, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti delle paritarie a quello statale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito dopo la cassazione, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 92 c.p.c.

    ha fondato la compensazione integrale delle spese di lite per il consolidarsi successivo dell’orientamento giurisprudenziale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione del precedente di legittimità citato

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale docente statale, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è automaticamente valutabile in assenza di una specifica norma di legge che lo preveda, poiché il diverso status giuridico dei docenti delle paritarie impedisce l’assimilazione al servizio svolto nelle scuole statali.
  • La legge sulle scuole paritarie attribuisce equipollenza al titolo di studio rilasciato e al valore formativo del servizio reso agli alunni, ma non comporta la parificazione del rapporto di lavoro dei docenti delle paritarie a quello dei docenti statali né l’estensione del previgente regime delle scuole pareggiate.
  • Quando il principio di diritto applicabile è già consolidato e non servono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto all’introduzione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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