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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32716/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di dipendenti assunte dal Comune con contratti a tempo determinato come insegnanti di scuola materna o assistenti al trasporto scolastico. In primo grado le lavoratrici avevano chiesto la declaratoria di nullità dei contratti a termine, l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con riconoscimento dell’anzianità, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate o, in subordine, del risarcimento del danno. La Corte d’appello ha accolto parzialmente le domande, condannando il Comune al pagamento di somme a titolo risarcitorio/economico. Il Comune, in cassazione, ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 324 e 437 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che in primo grado non fosse stata proposta una domanda di risarcimento del danno da mancata conversione del rapporto e che la domanda esaminata in appello fosse nuova; 2) violazione degli artt. 207 e 437 c.p.c., 87 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale utilizzato attestati di servizio del 2018 asseritamente depositati in modo irrituale e senza adeguata verifica della non contestazione. Le lavoratrici, con ricorso incidentale, hanno sostenuto che la conversione in rapporto a tempo indeterminato fosse possibile perché le assunzioni erano avvenute a seguito di concorso pubblico, invocando l’art. 97 Cost., gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale delle lavoratrici. Ha ritenuto infondate le censure del Comune sulla pretesa novità della domanda risarcitoria, osservando che la Corte d’appello aveva motivato sulla non novità della domanda e che, nel pubblico impiego privatizzato, la tutela risarcitoria per equivalente può essere proposta anche come minus rispetto alla domanda di conversione, secondo il regime del c.d. danno eurounitario. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa agli attestati di servizio del 2018, perché la decisione di merito si fondava anche su altri documenti e perché la valutazione della non contestazione appartiene al giudice di merito, con ricorso inoltre generico. Quanto al ricorso incidentale, ha ribadito il principio del divieto generale di conversione dei rapporti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, superabile solo in presenza di assunzione a tempo indeterminato all’esito di un concorso specificamente finalizzato a tale esito; nel caso di specie, però, non ha accolto la censura. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99, 112, 324 e 437 c.p.c.

    Richiamati dal Comune per sostenere la nullità della sentenza e la novità della domanda risarcitoria; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la domanda non era nuova e che la tutela risarcitoria poteva essere esaminata nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal Comune per sostenere la formazione del giudicato interno; la censura è stata rigettata insieme alle altre doglianze sulla pretesa novità della domanda.

  • art. 207 c.p.c.

    Richiamato dal Comune in relazione alla produzione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e perché la decisione si fondava anche su altri elementi probatori.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Comune sulle modalità di deposito dei documenti; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell’onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e per la pluralità delle prove utilizzate dalla Corte territoriale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle lavoratrici a sostegno della possibilità di conversione in presenza di concorso pubblico; la Corte ha ribadito che il divieto di conversione nel pubblico impiego contrattualizzato ha portata generale e può essere superato solo in caso di concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalle lavoratrici nel ricorso incidentale; la Corte non ha accolto la tesi della conversione automatica.

  • art. 36, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte lo interpreta nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, vige un divieto generale di conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, superabile solo se l’assunzione è avvenuta tramite concorso specificamente finalizzato all’immissione in ruolo.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato dalle lavoratrici per sostenere la conversione; la Corte ne esclude l’effetto invocato nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dichiara sussistenti i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata come norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass., Sez. L, n. 15027 dell'11 maggio 2022

    Richiamata quale precedente sul principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per equivalente può essere proposta come minus o surrogato legale della tutela in forma specifica e non costituisce domanda nuova se formulata in appello.

  • Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019

    Richiamata per affermare che l’accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti è valutazione del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il giudice, ove sia domandata la conversione di un contratto a termine nullo ma tale tutela in forma specifica non sia giuridicamente praticabile, deve esaminare la tutela per equivalente secondo il regime del c.d. danno eurounitario.
  • La domanda risarcitoria che costituisca minus o surrogato legale della domanda di conversione non è domanda nuova se proposta per la prima volta in appello, purché si collochi nel medesimo nucleo fattuale e sia già ricompresa, anche implicitamente, nelle allegazioni originarie.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato ha portata generale e può essere superato solo se l’assunzione è avvenuta all’esito di un pubblico concorso specificamente finalizzato all’immissione a tempo indeterminato.
  • La valutazione sulla sussistenza o meno della non contestazione dei fatti rientra nel giudizio di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione; inoltre, una censura è inammissibile se non confronta tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori, la censura rivolta solo contro uno di essi non è idonea a scardinare la ratio decidendi se gli altri restano specificamente non aggrediti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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