Cassazione Civile, Ordinanza n. 32683/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento di differenze retributive maturate tra il 2009 e il 2014 per ferie godute, tredicesima e permessi retribuiti. Il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per Euro 6.017,93; la società aveva proposto opposizione. Il Tribunale aveva revocato in parte il decreto, escludendo la prescrizione e ritenendo computabili nella retribuzione globale di fatto, ai fini di ferie e tredicesima, la maggiorazione per lavoro notturno e l’indennità di sede disagiata, mentre aveva negato il computo della retribuzione globale di fatto per i permessi retribuiti in difetto di prova della qualità di turnista. La Corte d’appello, accogliendo l’appello principale della società e rigettando quello incidentale del lavoratore, aveva invece escluso la natura retributiva dell’indennità di sede disagiata, qualificandola come rimborso spese forfettario, e aveva rideterminato il credito in Euro 777,29, escludendo anche le somme per permessi retribuiti. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento di un preteso giudicato esterno/riflesso formatosi in altre cause tra la società e altri lavoratori su questioni analoghe; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 2721, 2729, 115 e 416 c.p.c., sostenendo che l’indennità di sede disagiata fosse erogata con continuità e che il lavoratore fosse turnista, come emergerebbe dalle buste paga non contestate; 3) violazione delle norme del c.c.n.l. metalmeccanici e dell’accordo aziendale, per avere escluso la computabilità dell’indennità di sede disagiata nella retribuzione globale di fatto; 4) nullità dell’ordinanza e della sentenza d’appello per non avere tenuto conto delle sentenze prodotte e per avere rideterminato i conteggi senza adeguata considerazione dei documenti e delle difese svolte. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: ha affermato che il giudicato formatosi in altri processi non spiega efficacia vincolante nei confronti di soggetti estranei salvo ipotesi di situazione giuridica dipendente/subordinata e non per l’interpretazione di clausole collettive o aziendali; ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato i fatti e le buste paga, senza violare l’art. 115 c.p.c., e che la doglianza mirasse solo a una rivalutazione del merito; ha condiviso la qualificazione dell’indennità di sede disagiata come compenso avente funzione di rimborso spese, forfettizzato e correlato alla distanza della sede e al costo del carburante, quindi non retributivo ai fini di ferie e tredicesima; ha escluso, infine, qualsiasi nullità del provvedimento impugnato, osservando che la Corte d’appello aveva motivato e considerato la documentazione prodotta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la natura retributiva dell’indennità di sede disagiata e aveva ridotto il credito del lavoratore a Euro 777,29, con esclusione anche delle somme richieste per i permessi retribuiti. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato non può essere automaticamente esteso a soggetti estranei al rapporto processuale, salvo i limiti dell'efficacia riflessa nei casi consentiti
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'eccezione di giudicato, ma ritenuto non utile nel caso concreto
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5
i motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma respinti perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dell'onere della prova nella valutazione compiuta dal giudice di merito
richiamato dal ricorrente in relazione a presunzioni e prova del lavoro turnista, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a rivalutare il fatto
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a sovvertire l'accertamento di merito
la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento prove non dedotte, prove inutilizzabili o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non ce l'hanno; non invece per contestare la valutazione delle prove
richiamato in relazione alla contestazione specifica dei fatti, ma la Corte ha escluso che il principio di non contestazione potesse incidere sulla qualificazione giuridica della prestazione
indicato come strumento specifico per l'accertamento pregiudiziale sull'interpretazione dei contratti collettivi
art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma corrispondente per i contratti/accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN
art. 10 del titolo III del c.c.n.l.
richiamato come parametro per la retribuzione durante le ferie; la Corte ha ritenuto non computabile l'indennità di sede disagiata in quanto non retributiva
art. 7 del titolo IV del c.c.n.l.
richiamato come parametro per la tredicesima; la Corte ha escluso il computo dell'indennità di sede disagiata
art. 3 del titolo IV del c.c.n.l.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inclusione di incentivi e indennità varie nella retribuzione; la Corte non ha accolto l'argomento
art. 9 del titolo III del c.c.n.l.
richiamato per la disciplina della retribuzione nelle festività, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in altri giudizi non è, di regola, opponibile a soggetti rimasti estranei al processo; l'efficacia riflessa è ammissibile solo quando il terzo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato rispetto alla situazione decisa e non possa subire un pregiudizio giuridico, circostanza che non ricorre nell'interpretazione di clausole contrattuali collettive o di accordi aziendali.
- L'interpretazione di un contratto collettivo o di un accordo aziendale non può essere imposta erga omnes tramite il giudicato di cause diverse: l'ordinamento prevede strumenti specifici per l'accertamento pregiudiziale dell'interpretazione delle clausole collettive.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulla qualificazione giuridica della fattispecie, che resta rimessa al giudice; pertanto, la mancata contestazione non può trasformare in retributiva una voce che il giudice qualifica diversamente sulla base del contenuto dell'accordo collettivo o aziendale.
- Ai fini del computo di ferie, tredicesima e altre voci parametrate alla retribuzione, una indennità forfettizzata che ha funzione di rimborso spese e che è correlata alla distanza della sede, alla presenza in servizio e all'andamento del costo del carburante può essere esclusa dalla retribuzione globale di fatto perché priva di natura retributiva.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle buste paga e degli altri elementi istruttori, quando la corte territoriale li abbia esaminati e la motivazione sia plausibile e coerente.
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