Cassazione Civile, Ordinanza n. 32709/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di docenti a tempo indeterminato della scuola statale, immessi in ruolo in forza della legge n. 107 del 2015, aveva partecipato alla mobilità territoriale straordinaria per l’a.s. 2016/2017 e aveva contestato il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari. In primo grado il tribunale aveva accolto le domande, ritenendo valutabile quel servizio e, per una delle docenti, anche ulteriori punteggi e precedenze. In appello la decisione era stata riformata solo in parte. Il Ministero e gli uffici scolastici hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel riconoscere, ai fini della graduatoria di mobilità, il servizio svolto nelle scuole paritarie come se fosse equivalente a quello prestato nelle scuole statali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la posizione di una delle docenti era coperta da giudicato, poiché non impugnata. Nel merito ha affermato che il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è valutabile, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, in mancanza di una specifica previsione di legge e per la non omogeneità dello status giuridico tra docenti delle scuole paritarie e della scuola statale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, tranne che per la parte relativa alla posizione coperta da giudicato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie di riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in ragione del consolidamento successivo dell’indirizzo giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali, in assenza di una norma di legge espressa
art. 490 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato insieme all’art. 485 come norma invocata per contestare il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo
art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001
richiamato come disposizione ritenuta erroneamente applicata dalla corte territoriale nel riconoscere la valutabilità del servizio nelle scuole paritarie
ha istituito le scuole paritarie garantendo agli alunni un trattamento equipollente rispetto alle scuole statali, ma senza equiparare il rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello dei docenti statali
ha consentito alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
ha fondato la compensazione integrale delle spese di lite per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale solo successivo all’introduzione del giudizio
Massime di principio
- Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente valutabile se manca una previsione legislativa espressa che ne imponga l’equiparazione.
- La disciplina delle scuole paritarie assicura l’equipollenza del titolo di studio e del servizio di istruzione per gli alunni, ma non determina l’identità del rapporto di lavoro dei docenti rispetto a quello dei docenti della scuola statale.
- Quando la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- La mancata impugnazione specifica di una statuizione di merito determina il passaggio in giudicato della decisione limitatamente alla posizione non censurata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’orientamento giurisprudenziale decisivo si consolida solo dopo l’instaurazione del giudizio di merito.
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