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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32696/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive maturate tra gennaio 2009 e aprile 2014, sostenendo che nella retribuzione utile al calcolo di ferie godute, permessi retribuiti, festività godute o lavorate, tredicesima, malattia, infortunio e TFR dovesse essere inclusa anche l'indennità di sede disagiata prevista da accordi collettivi aziendali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, includendo tale indennità nella retribuzione globale di fatto e condannando la società al pagamento di una somma residua. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, qualificando l'indennità come mero rimborso spese forfettario, collegato alla distanza chilometrica, alla presenza in servizio e all'andamento del costo del carburante, e quindi escluso dalla base di calcolo delle voci retributive invocate. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia riflessa di numerosi giudicati interni favorevoli ad altri dipendenti su questioni identiche; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 2721, 2729 c.c. e 115, 416 c.p.c. per avere la Corte trascurato la prova documentale della continuità dell'erogazione e della natura turnista del rapporto, nonché per non avere considerato la non contestazione dei fatti; 3) violazione delle clausole del c.c.n.l. metalmeccanici applicabili, assumendo che l'indennità, essendo stabile e continuativa, dovesse rientrare nella retribuzione globale di fatto e nella normale retribuzione ai fini delle varie poste richieste. La società ha resistito e proposto anche ricorso incidentale condizionato, che però è rimasto assorbito dal rigetto del principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso che potesse operare un'efficacia riflessa dei giudicati richiamati dal lavoratore, affermando che il giudicato non vincola i terzi e che l'interpretazione di un contratto collettivo o di un accordo aziendale non può essere fatta valere con effetto erga omnes al di fuori degli strumenti processuali previsti, come l'accertamento pregiudiziale ex art. 420-bis c.p.c. Ha poi ritenuto infondate le censure sul fatto e sulla prova, osservando che la Corte territoriale aveva considerato le buste paga e le modalità di erogazione dell'indennità, mentre il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; ha inoltre chiarito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio. Infine, ha confermato la qualificazione dell'indennità di sede disagiata come compenso di natura risarcitoria/rimborsuale e non retributiva, in quanto forfettizzato, correlato alla presenza in servizio e alla distanza dalla sede, soggetto ad aggiornamento per il costo del carburante e privo di collegamento con il livello di inquadramento o con particolari modalità della prestazione. Il ricorso incidentale della società, essendo condizionato, è stato dichiarato assorbito. Il lavoratore è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti del processo, ma non si estende automaticamente ai terzi; l'efficacia riflessa è ammessa solo in presenza dei rigorosi presupposti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura richiamata dal ricorrente non è stata accolta, poiché la questione riguardava l'efficacia del giudicato e l'interpretazione dell'accordo collettivo, non un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato, ma la Corte ha escluso che i precedenti giudicati tra altri dipendenti potessero vincolare il presente giudizio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi sono stati dedotti come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte li ha ritenuti infondati o inammissibili nella sostanza perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 420-bis c.p.c.

    È indicato come strumento specifico per l'accertamento pregiudiziale sull'interpretazione dei contratti collettivi, che non può essere surrogato dall'eccezione di efficacia riflessa dei giudicati.

  • art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato in parallelo all'art. 420-bis c.p.c. per i contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a sovvertire l'apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla prova; la Corte non ha ravvisato violazioni perché la censura investiva la valutazione delle prove, non la loro ammissibilità in sé.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prova presuntiva della continuità dell'indennità; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta non contestazione in materia lavoristica; la Corte ha chiarito che la non contestazione opera sui fatti e non sulla qualificazione giuridica della fattispecie.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, fuori dei limiti legali, o considera prove legali in modo difforme; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 10 del titolo III del c.c.n.l.

    La Corte d'appello, la cui lettura è stata confermata, lo ha interpretato nel senso che la base di calcolo delle ferie non comprende il compenso in questione, essendo quest'ultimo ritenuto rimborsuale e non retributivo.

  • art. 7 del titolo III del c.c.n.l.

    Richiamato per la tredicesima mensilità, ma la Corte ha escluso che l'indennità di sede disagiata vi rientrasse, perché non qualificata come retribuzione globale di fatto.

  • art. 9 del titolo III del c.c.n.l.

    Richiamato per la normale retribuzione dovuta per le festività, ma la Corte non ha accolto la tesi del lavoratore sull'inclusione dell'indennità.

  • art. 3 del titolo IV del c.c.n.l.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la retribuzione comprende incentivi e indennità varie; la Corte non ha tratto da tale clausola la natura retributiva dell'indennità di sede disagiata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra altri soggetti non è automaticamente opponibile o utilizzabile da un terzo, salvo che ricorrano i rigorosi presupposti dell'efficacia riflessa e la situazione giuridica del terzo sia dipendente o subordinata rispetto a quella già accertata.
  • L'interpretazione di un contratto collettivo o di un accordo aziendale non può essere resa vincolante erga omnes attraverso il semplice richiamo a precedenti giudicati favorevoli ad altri lavoratori; per l'interpretazione anticipata e tendenzialmente uniformante esistono gli strumenti processuali tipici previsti dall'ordinamento.
  • In cassazione non è deducibile, sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c. o dell'omesso esame di un fatto decisivo, una mera critica alla ricostruzione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulla qualificazione giuridica della fattispecie, che resta riservata al giudice.
  • Ai fini della base di calcolo di istituti retributivi collegati a ferie, tredicesima e festività, un compenso erogato in forma forfettaria, collegato alla distanza dalla sede, alla presenza in servizio e al rimborso di spese di trasferimento, può essere qualificato come rimborso/risarcimento e non come elemento della retribuzione globale di fatto, ove manchi un nesso con la prestazione lavorativa in sé.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpostazione generale non prevista
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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