Cassazione Civile, Ordinanza n. 32690/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da un soggetto che chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, in base a un contratto del 15 novembre 2013 avente a oggetto l'incarico di far sottoscrivere e timbrare contratti di convenzione e integrazioni contrattuali per un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Il tribunale adito ha ritenuto non pretestuosa la prospettazione attorea, ha affermato la competenza del giudice del lavoro e ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla clausola contrattuale che indicava il Tribunale di Roma. La società ha quindi proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 10, 409 e 413 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto qualificare come solo apparente la domanda, perché dall'istruttoria risultava insussistente un vero rapporto di agenzia, difettando i requisiti di personalità e continuità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 413 e 29 c.p.c., lamentando che la clausola di foro diverso avrebbe dovuto essere rispettata e che la competenza del giudice del lavoro non poteva prevalere. La società ha anche chiesto di essere rimessa in termini per problemi tecnici di deposito telematico, ma tale istanza è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini della competenza, rileva il petitum sostanziale e la prospettazione attorea del rapporto dedotto, salvo che tale prospettazione risulti in modo evidente pretestuosa o artificiosa. Nel caso concreto il tribunale di merito aveva valutato la domanda come non chiaramente pretestuosa: tale giudizio è stato ritenuto di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza è stata confermata la competenza del Tribunale del lavoro di Napoli, con rimessione delle parti dinanzi a quel giudice per la riassunzione del giudizio nei termini di legge. La domanda di rimessione in termini è stata assorbita dalla decisione di rigetto. Le spese sono state rinviate al definitivo. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato unitamente agli artt. 409 e 413 c.p.c. per censurare la qualificazione della controversia ai fini della competenza, ma non ritenuto decisivo rispetto al petitum sostanziale allegato dall'attore.
È la norma che radica la competenza del giudice del lavoro nelle controversie dedotte come riconducibili a rapporti di lavoro o parasubordinati; la Corte la richiama per confermare che conta la domanda come prospettata, salvo pretestuosità evidente.
Utilizzato per affermare la competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro e per escludere efficacia alla clausola contrattuale di foro diverso, se la controversia è effettivamente riconducibile alla materia lavoristica.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della clausola di competenza territoriale, ma non accolto, poiché la disciplina speciale della competenza del lavoro prevale se la domanda è genuinamente lavoristica.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare la decisione della questione più agevole e l'assorbimento dell'istanza di rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione della competenza per materia, rileva il petitum sostanziale desumibile dalla domanda come proposta dall'attore e dai fatti specificamente allegati, non la diversa qualificazione prospettata dal convenuto.
- La competenza del giudice del lavoro non può essere esclusa se la domanda è genuinamente costruita come relativa a un rapporto rientrante nell'art. 409 c.p.c.; solo una prospettazione manifestamente pretestuosa o artificiosa consente di guardare alla situazione reale per la verifica della competenza.
- L'eventuale clausola contrattuale di foro diverso non prevale sulla competenza funzionale e territoriale inderogabile del giudice del lavoro quando la controversia sia effettivamente attratta nella relativa materia.
- Il giudizio del tribunale circa la non evidente pretestuosità della qualificazione del rapporto è un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità nel regolamento di competenza.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è rigettato, resta assorbita la domanda di rimessione in termini che presupponga la definizione favorevole della questione preliminare.
- In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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