Cassazione Civile, Ordinanza n. 32706/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel contesto di una controversia di lavoro soggetta al rito speciale ex legge n. 92 del 2012, il tribunale aveva dichiarato la litispendenza tra due procedimenti iscritti presso il medesimo ufficio giudiziario, ritenendo che uno di essi fosse una prosecuzione dell'altro e che le domande fossero identiche sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il ricorrente ha censurato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c. e sostenendo che non ricorressero i presupposti della litispendenza; ha inoltre dedotto l'erroneità della cancellazione della causa dal ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi; quando le cause identiche o connesse pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi o fasi diverse, non si applica l'art. 39 c.p.c., ma occorre fare riferimento alle regole sulla riunione dei procedimenti o, se del caso, alla sospensione. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, demandando al giudice di merito l'adozione delle misure processuali più idonee per la trattazione coordinata delle cause. Le spese sono state rinviate al giudizio definitivo.
Norme richiamate
La litispendenza e la continenza presuppongono cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; non sono applicabili se le cause pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, anche in fasi o gradi diversi.
Quando le cause identiche o connesse pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, trova applicazione la disciplina della riunione dei procedimenti.
Se ragioni processuali impediscono la riunione, può venire in rilievo la sospensione del processo nelle ipotesi previste dalle norme.
art. 1, comma 47, L. n. 92/2012
È richiamato come base del procedimento in trattazione nell'ambito della controversia lavoristica.
È richiamato come base del procedimento che il tribunale aveva considerato una prosecuzione del precedente.
Massime di principio
- La litispendenza ex art. 39 c.p.c. opera solo se le cause sono pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se pendono davanti allo stesso ufficio, anche in fasi o gradi diversi, l'istituto non è applicabile.
- In presenza di cause identiche o connesse davanti al medesimo tribunale, il giudice deve valutare la riunione dei procedimenti secondo gli artt. 273 e 274 c.p.c., oppure, se la riunione non è praticabile, i rimedi della sospensione processuale previsti dagli artt. 295 e 337 c.p.c.
- La qualificazione di un procedimento come 'prosecuzione' di un altro, quando entrambi insistono sullo stesso ufficio giudiziario, non consente di traslare la disciplina della litispendenza propria delle cause pendenti dinanzi a giudici diversi.
Come è indicizzato
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