Sentenza del 28/03/2024 n. 8469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro cartelle relative a imposte dirette e IVA per gli anni 2009 e 2010, riferite a debiti della società scissa Woolcom Srl. Con quattro motivi ha contestato: la propria responsabilità solidale per i debiti tributari anteriori alla scissione; la mancata notifica di un autonomo atto impositivo e di un autonomo ruolo nei suoi confronti; la decadenza dalla riscossione per tardiva notifica delle cartelle; infine, la legittimità costituzionale delle norme che estendono la responsabilità alle beneficiarie, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale o la sospensione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente, indipendentemente dal patrimonio ricevuto; la disciplina tributaria prevale sui limiti civilistici previsti per le obbligazioni. Ha inoltre respinto le censure sulla mancata notifica di un autonomo atto impositivo e sulla decadenza: l’Amministrazione può riscuotere dal coobbligato sulla base del ruolo formato verso il debitore principale, senza notificargli previamente un autonomo accertamento, e la tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti dell’altro. La questione costituzionale è stata ritenuta infondata perché già decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 90 del 2018. La A.A. Immobiliare Srl è stata condannata a pagare ad ADER 18.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 173, comma 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione
Le società partecipanti alla scissione rispondono in solido e senza limiti per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, anche se beneficiarie.
Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
come conferma l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili
Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali della società scissa, la responsabilità delle società beneficiarie è solidale e illimitata, a differenza dei limiti applicabili alle obbligazioni civili.
Art. 2506-quater, comma 3, del codice civile
In forza della disciplina prevista dalle richiamate disposizioni tributarie - le quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, cod. civ. - la responsabilità per i debiti fiscali, fermi gli obblighi erariali in capo alla società scissa e a quella designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tenuto conto altresì del principio dell'unitarietà dell'imposta, a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione
I limiti civilistici di responsabilità previsti per le obbligazioni derivanti dalla scissione non limitano la responsabilità per i debiti fiscali: su questi prevale la disciplina tributaria speciale, che estende la responsabilità a tutte le partecipanti.
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, quindi, la tempestiva notificazione della cartella nei confronti di uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73
La tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati evita la decadenza della riscossione anche nei confronti dell’altro; non è necessario notificare al beneficiario la cartella entro un autonomo termine decorrente nei suoi confronti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, le beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari anteriori della società scissa, indipendentemente dalla quota di patrimonio ricevuta; per questi debiti prevale la disciplina tributaria speciale sui limiti civilistici.
- L’Amministrazione può procedere alla riscossione verso una società coobbligata sulla base del ruolo formato nei confronti del debitore principale, senza dover prima notificare alla coobbligata un autonomo atto di accertamento o formare un ruolo separato. La coobbligata conserva il diritto di contestare la pretesa e gli atti presupposti.
- Quando la riscossione è diretta contro più coobbligati, la notifica tempestiva della cartella a uno di essi impedisce la decadenza della pretesa anche nei confronti degli altri.
- La responsabilità tributaria più ampia delle società beneficiarie prevista dalla legge non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.
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