Parere n. 525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Jennifer Kabemba, contro Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, e nei confronti di Ida Perotta, Roberto Popio, avverso il provvedimento n. 760/65 del 10 gennaio 2025, della deliberazione n. 15 del 25 novembre 2024 dalla quale risulta l’esclusione della ricorrente da concorso pubblico e della deliberazione n. 38 del 10 gennaio 2025 di rettifica della graduatoria finale di merito dalla quale risulta l’esclusione definitiva relativi a concorso per la copertura di n. 485 posti vari profili professionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione da un concorso pubblico per 485 posti e della conseguente rettifica della graduatoria, per mancata o incompleta trasmissione dell’attestato di qualifica OSS.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, sostenendo di avere allegato l’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario richiesto dal bando, benché la piattaforma telematica avesse acquisito soltanto una pagina del documento. Ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, favor partecipationis, proporzionalità, legittimo affidamento e soccorso istruttorio, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, illogicità e irragionevolezza. Ha inoltre censurato la clausola del bando che prevedeva l’esclusione per irregolarità della domanda o mancata allegazione dell’attestato OSS, assumendo che tale requisito non fosse previsto dalla disciplina generale dei concorsi. La Fondazione resistente ha eccepito la mancata impugnazione di una successiva rettifica della graduatoria e la mancata prova della notificazione ai controinteressati.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate entrambe le eccezioni preliminari. La successiva rettifica della graduatoria aveva natura meramente formale e non costituiva un rinnovato esercizio del potere amministrativo lesivo, sicché la sua mancata impugnazione non determinava l’improcedibilità del ricorso. È stata inoltre ritenuta comprovata la notificazione del ricorso ai controinteressati e la trasmissione della prova delle notifiche al Ministero competente e alla Fondazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. Nel merito, il Collegio ha accertato che la ricorrente aveva dichiarato il possesso dell’attestato OSS, indicando ente e data di rilascio, e che l’unica pagina acquisita dalla piattaforma confermava tali dati. L’attestato era stato quindi trasmesso, seppure parzialmente, e non si configurava una mancata allegazione del documento richiesto. L’incompletezza della trasmissione costituiva un’irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare se l’incompletezza dipendesse dal funzionamento della piattaforma o da un errore di trasmissione e consentire alla candidata di integrare il documento, senza violare la par condicio. La mancata attivazione del soccorso istruttorio ha violato il dovere di buona fede e leale collaborazione e ha reso illegittimo il provvedimento di esclusione. Il terzo motivo, relativo alla legittimità della previsione del bando sull’attestato OSS, è stato assorbito. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Osservazioni
Eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della rettifica
L’ulteriore rettifica della graduatoria non costituiva un rinnovato esercizio del potere amministrativo, ma una rettifica meramente formale di errori o posizioni singole. La sua mancata impugnazione non faceva venir meno l’interesse al ricorso né determinava l’improcedibilità.
Eccezione di inammissibilità per mancata prova della notificazione
L’eccezione è stata respinta perché dagli atti risultava la notificazione del ricorso ai controinteressati a mezzo posta e la successiva trasmissione delle cartoline di ricevimento al Ministero competente e alla Fondazione, in conformità all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
Primo motivo - Trasmissione parziale dell’attestato OSS
La candidata aveva allegato l’attestato richiesto dal bando, anche se la piattaforma telematica ne aveva acquisito soltanto una pagina. Poiché i dati presenti nella pagina acquisita coincidevano con quelli dichiarati nella domanda, non si configurava una mancata trasmissione del documento.
Secondo motivo - Mancata attivazione del soccorso istruttorio
L’incompletezza della trasmissione telematica costituiva un’irregolarità sanabile. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare le cause della mancata acquisizione integrale e contattare la candidata per consentire l’integrazione, purché senza alterare la par condicio. L’omissione del soccorso istruttorio ha determinato l’illegittimità dell’esclusione.
Terzo motivo - Legittimità della clausola del bando sull’attestato OSS
Il motivo è stato assorbito, poiché, riconosciuto che l’attestato era stato trasmesso, sia pure parzialmente, non era necessario esaminare se esso dovesse essere allegato né la sua qualificazione come titolo di studio o certificazione.
Norme richiamate
art. 97, comma 2, Costituzione
Il principio di buon andamento dell’amministrazione concorsuale impone di evitare che la selezione sia alterata da meri errori formali sanabili.
artt. 1, 3 e 6, comma 1, lettera b), l. 7 agosto 1990, n. 241
L’art. 6, comma 1, lettera b), è richiamato quale base del soccorso istruttorio; l’attività amministrativa deve inoltre rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
artt. 43, 46, 47 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive rese dalla candidata sul possesso dell’attestato OSS, sull’ente e sulla data di rilascio trovavano riscontro nella pagina del documento acquisita dalla piattaforma.
art. 4 d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei requisiti di accesso ai concorsi del personale sanitario e socio-sanitario; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 9, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente
La prova delle notificazioni ai controinteressati e della trasmissione al Ministero competente risultava dagli atti, rendendo infondata l’eccezione di inammissibilità.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Richiamati per il rilievo della giurisprudenza posta a fondamento della non necessità di impugnare ogni successiva rettifica meramente formale della graduatoria.
Massime di principio
- Quando una piattaforma telematica acquisisce solo parzialmente un documento allegato alla domanda di concorso, ma la parte acquisita consente di collegarlo inequivocabilmente al candidato e di verificarne la pertinenza, non si configura una mancata trasmissione del documento richiesto dal bando.
- In presenza di un’irregolarità o incompletezza documentale potenzialmente sanabile, l’amministrazione deve verificare se essa dipenda dal malfunzionamento del sistema informatico o da un errore di trasmissione e, ove l’integrazione non alteri la par condicio, attivare il soccorso istruttorio prima di disporre l’esclusione.
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio costituisce applicazione del dovere di buona fede e leale collaborazione tra amministrazione e privato e serve a impedire che meri errori formali ostacolino la selezione dei candidati migliori.
- La mancata impugnazione di una successiva rettifica meramente formale della graduatoria non determina l’improcedibilità del ricorso contro l’atto lesivo originario, quando la rettifica non incide direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente e non costituisce un nuovo esercizio del potere discrezionale.
Esclusione da concorso pubblico per trasmissione parziale dell’attestato OSS
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’operatrice socio-sanitaria contro la Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, in relazione all’esclusione da un concorso pubblico per la copertura di 485 posti relativi a diversi profili professionali. La ricorrente aveva superato entrambe le prove d’esame, ma era stata esclusa perché la piattaforma telematica aveva acquisito soltanto una pagina dell’attestato di qualifica OSS richiesto dal bando.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva dichiarato nella domanda il possesso dell’attestato OSS, indicando l’ente che lo aveva rilasciato e la data di rilascio. L’amministrazione aveva dapprima disposto l’esclusione e successivamente rettificato la graduatoria finale, confermando la sua esclusione definitiva.
La censura principale riguardava l’erronea qualificazione della fattispecie come mancata allegazione dell’attestato. Secondo la ricorrente, il documento era stato effettivamente trasmesso, ma era stato acquisito dalla piattaforma soltanto in parte. Veniva quindi dedotta la violazione dell’obbligo di attivare il soccorso istruttorio.
Eccezioni preliminari
La Fondazione aveva sostenuto che il ricorso fosse improcedibile per la mancata impugnazione di una successiva rettifica della graduatoria. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione, richiamando il principio secondo cui la mera rettifica di una graduatoria, quando si limita a correggere errori materiali o a dare esecuzione a esigenze di correttezza e buon andamento, non costituisce un nuovo esercizio del potere discrezionale.
Nel caso concreto, la rettifica successiva aveva natura formale e non incideva direttamente sulla posizione della ricorrente. Pertanto, non era necessario impugnare ogni successiva modificazione della graduatoria per conservare l’interesse al ricorso.
È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa mancata prova della notificazione ai controinteressati. Dagli atti risultava che il ricorso era stato notificato ai controinteressati a mezzo posta e che le relative ricevute erano state trasmesse al Ministero della salute e alla Fondazione, in conformità all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
Questione relativa alla trasmissione dell’attestato
Il Collegio ha verificato che la ricorrente aveva dichiarato il possesso dell’attestato OSS ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, indicando ente e data di rilascio. L’unica pagina acquisita dalla piattaforma telematica conteneva dati coerenti con tali dichiarazioni.
Ne è derivato che la candidata aveva trasmesso proprio il documento richiesto dal bando, sebbene in modo parziale. Non si trattava, dunque, di omessa allegazione di un documento obbligatorio, né della produzione di un documento estraneo o relativo a una qualifica diversa.
Soccorso istruttorio e leale collaborazione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile il soccorso istruttorio. L’incompletezza della trasmissione telematica era un’irregolarità potenzialmente sanabile mediante integrazione e non riguardava l’assenza del requisito sostanziale.
L’amministrazione avrebbe dovuto verificare se la mancata acquisizione integrale dipendesse da un malfunzionamento della piattaforma o da un errore di trasmissione. In caso di dubbio, avrebbe dovuto contattare la candidata per consentirle di integrare la documentazione, purché ciò non determinasse una lesione della par condicio.
Il soccorso istruttorio è stato ricondotto al più generale dovere di buona fede e leale collaborazione tra amministrazione e privato. In ambito concorsuale esso è particolarmente rilevante, perché la selezione dei candidati migliori non può essere compromessa da meri errori formali facilmente emendabili.
Il Collegio ha richiamato, tra gli altri, il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3311/2025 e il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241, secondo cui l’attivazione del soccorso istruttorio non contrasta con l’interesse pubblico o con la par condicio quando serve a realizzare la finalità della procedura concorsuale.
Clausola del bando sull’attestato OSS
La ricorrente aveva contestato anche la legittimità della clausola del bando che prevedeva l’esclusione per mancata allegazione dell’attestato OSS o per irregolarità della domanda.
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola assorbita. Una volta accertato che il documento era stato trasmesso, seppure parzialmente, non era necessario stabilire se l’attestato dovesse essere allegato a pena di esclusione né se dovesse essere qualificato come titolo di studio o come mera certificazione.
Conclusioni
Il mancato esercizio del soccorso istruttorio ha violato il dovere di leale collaborazione e ha determinato l’illegittimità dell’esclusione. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario.
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